Cassazione Penale, Sentenza n. 14032/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per tentata rapina aggravata e furto in abitazione. Tre motivi principali: (1) mancata e/o insufficiente valutazione delle deduzioni difensive circa l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato Mihk Adrian, lamentando che tali dichiarazioni fossero tardive (rese quattro anni dopo i fatti), dettate da risentimento e prive di riscontri oggettivi; (2) impugnazione dell'utilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE (C-746/18, 2 marzo 2021) e della presunta incompatibilità della disciplina transitoria introdotta dall'art.1, comma 1-bis, del D.L. 132/2021 (convertito con L. 178/2021) con l'art.117 Cost., sostenendo che i dati acquisiti senza autorizzazione giudiziale sarebbero inutilizzabili; richiesta, in via alternativa, della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma transitoria; (3) censura circa il trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ritenuta recidiva aggravata ritenute ingiustificate dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (i) la Corte d'appello aveva valutato correttamente la credibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato, motivando perché non risultassero viziate da accondiscendenza, risentimento o influenza dell'istruttoria, e tali dichiarazioni risultavano altresì corroborate da ulteriori elementi probatori (tabulati telefonici e il ritrovamento dell'autovettura intestata al Canito sul luogo del delitto); (ii) i tabulati telefonici erano stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero per reati ricompresi nel catalogo previsto dalla disciplina transitoria e, in ogni caso, la sentenza della Corte di Giustizia non rende automaticamente inapplicabile la normativa transitoria nazionale: l'art.1 comma 1-bis del D.L. 132/2021, convertito dalla L.178/2021, è compatibile con la direttiva 2002/58/CE in quanto norma transitoria equilibrata che consente l'utilizzo dei dati acquisiti anteriormente solo se integrati da "altri elementi di prova" e per reati gravi; (iii) non è consentito alla Cassazione riesaminare meramente la valutazione di fatto e della rilevanza delle prove compiute dai giudici di merito; (iv) il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva aggravata sono stati adeguatamente motivati valutando il percorso criminale del reo (numerose condanne pregresse e gravità dei fatti recenti). Conclusione: confermata la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio deciso dalla Corte d'appello; ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamato come parametro dei motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativi alla valutazione della prova e alla motivazione della sentenza impugnata
Rilevante per la corretta valutazione delle emergenze probatorie e per la pretesa omessa considerazione delle allegazioni difensive sulla credibilità del dichiarante
Richiamato in relazione alle modalità e alle garanzie per l'assunzione delle dichiarazioni etero-accusatorie rese in dibattimento
Norma sulla inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle garanzie delle comunicazioni; nel corso della motivazione è stato richiamato il principio che la violazione può comportare inutilizzabilità
D.L. 30/09/2021 n.132, art.1 (e comma 1-bis introdotto in sede di conversione)
"i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni..."
La Corte ha ritenuto la disciplina transitoria compatibile con la direttiva UE: consente l'utilizzabilità dei dati acquisiti precedentemente solo se corroborati da altri elementi di prova e per reati gravi
Direttiva 2002/58/CE (art.15, par.1) e sentenza Corte di Giustizia UE C-746/18 (Grande Sezione, 2 marzo 2021)
"la direttiva... osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione... senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità... e che il controllo preventivo debba essere rimesso a un giudice o a un'autorità amministrativa indipendente"
La Corte di Cassazione riconosce i principi della Corte di Giustizia (necessità di controllo giudiziale a regime) ma ritiene legittima la disciplina transitoria nazionale che limita l'utilizzo dei dati acquisiti anteriormente, in funzione di un contemperamento e per evitare di vanificare l'attività probatoria già svolta
art. 117 Cost.
Richiamato nella discussione sulla primazia del diritto UE e sulla presunta violazione costituzionale; la Corte ha ritenuto non fondata la censura perché la disciplina transitoria è compatibile con gli obblighi UE
Sezioni Unite giurisprudenza (es. Sez. U. nn. 21/1998; 6/2000; 16/2000 e successive pronunce di legittimità citate)
Principi consolidati: i tabulati sono dati esterni alle comunicazioni, la loro acquisizione è soggetta a garanzie e può essere disposta con decreto motivato dell'autorità giudiziaria (PM o giudice); in mancanza opera l'inutilizzabilità, ma è possibile il controllo di utilizzabilità in ogni stato del procedimento
art. 99 comma 4 cod. proc. pen. / art. 133 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla ritenuta recidiva aggravata e ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva sulla base del percorso criminale concreto dell'imputato
Massime di principio
- Le dichiarazioni etero-accusatorie rese da coimputati sono utilizzabili se il giudice le valuta criticamente e le ritiene credibili; la mera tardività o l'interesse a benefici premiali non ne annulla automaticamente l'attendibilità.
- I tabulati telefonici (dati esterni del traffico) richiedono garanzie procedurali: a regime l'accesso dovrebbe essere sottoposto a controllo preventivo di un giudice; tuttavia dati acquisiti prima dell'entrata in vigore della disciplina a regime possono essere utilizzati, secondo la normativa transitoria, solo se corroborati da "altri elementi di prova" e per reati di particolare gravità.
- La sentenza della Corte di Giustizia UE sul data retention stabilisce principi generali vincolanti, ma non impedisce che lo Stato membro adotti misure transitorie ragionevoli per evitare la sofferenza della certezza del diritto e il disfacimento dell'attività probatoria già svolta.
- La Corte di cassazione non riforma la valutazione di merito sulla base di una diversa lettura delle prove: è precluso un sindacato di tipo sostitutivo su valutazioni di fatto e credibilità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi di ravvedimento o di particolare riferimento alla personalità o alle circostanze del reo; l'assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento automatico delle attenuanti.
- La ricorrenza della recidiva aggravata va valutata concretamente sul percorso criminale complessivo, verificando se le pregresse condanne evidenziano una persistente inclinazione a delinquere che abbia inciso sul reato attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →