Ordinanza n. 254/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina del Comando Legione Carabinieri `Campania' - SM - Ufficio Personale - n. 32738/94-I di prot. dell'8.10.2025 e notificata il 10.10.2025, che dispone il trasferimento “d'autorità” del Lgt CS -OMISSIS- -OMISSIS- dalla Stazione Carabinieri di Gesualdo (AV), quale Comandante con ASGI, alla Tenenza di Ercolano (NA), quale Addetto con ASGI, con movimento di immediata esecuzione; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del trasferimento. La valutazione cautelare è stata fondata sull'intervenuta archiviazione del procedimento penale richiamato dal provvedimento quale elemento posto a base del trasferimento per incompatibilità ambientale. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: determina di trasferimento d'autorità di un luogotenente dalla Stazione Carabinieri di Gesualdo, quale comandante, alla Tenenza di Ercolano, quale addetto, con immediata esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui il Comando Legione Carabinieri Campania ne ha disposto il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale. Il provvedimento faceva riferimento a un procedimento penale successivamente archiviato. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, sebbene non conosciuti. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale richiamato dall'amministrazione quale fondamento di un trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale può integrare un presupposto sufficiente per sospendere l'efficacia del trasferimento, in attesa della definizione del giudizio di merito.
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