Cassazione Penale, Ordinanza n. 36104/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dalle indicazioni dell'ordinanza emerge che le doglianze erano reiterative e generiche e miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta nei gradi di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che si risolva in doglianze generiche o meramente reiterative dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- Il giudizio di legittimità non consente una lettura alternativa delle fonti di prova quando il ricorso non denunci specifici vizi di legittimità ma miri soltanto a sostituire la ricostruzione fattuale del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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