Cassazione Penale, Ordinanza n. 13254/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata nei gradi precedenti resta quindi ferma; la questione della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è stata esaminata perché preclusa dall'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un reato contestato ai sensi dell'art. 21-sexies della l. n. 132 del 2018, con pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per asserita mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, in relazione alla riqualificazione del fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale; 3) violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo una mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato qualificato come generico e aspecifico; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello e, comunque, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione sopravvenuta in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 21-sexies l. 10 dicembre 2018, n. 132
disposizione incriminatrice richiamata come base normativa del fatto contestato e della condanna confermata nei gradi di merito
invocato per denunciare la mancata correlazione tra imputazione e sentenza in seguito alla riqualificazione del fatto
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della critica
richiamato quale norma che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione priva di specificità e di confronto con la sentenza impugnata
richiamato per escludere che, in presenza di ricorso inammissibile, possa dichiararsi la prescrizione sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, con effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione; la mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese integra inammissibilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a dedurre genericamente carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- La deduzione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non può essere formulata in modo astratto o ripetitivo, ma richiede la specifica indicazione del punto in cui la decisione avrebbe introdotto un fatto nuovo o diverso rispetto all'imputazione.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere dichiarata in sede di legittimità quando il ricorso è inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- Quando il termine di prescrizione non è ancora decorso alla data della decisione di secondo grado, la relativa doglianza è manifestamente infondata se proposta come causa estintiva già maturata prima di tale pronuncia.
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