Cassazione Penale, Ordinanza n. 35423/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 10 marzo 2026 della Corte d'appello di Napoli, che lo aveva condannato per evasione (art. 385 c.p.). Con il primo motivo ha contestato la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della responsabilità. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Con il terzo ha contestato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo sollecitava una non consentita rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con la valutazione globale e logicamente motivata della Corte d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato il protrarsi della condotta illecita in orario notturno. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e, in parte, non dedotto in appello; inoltre, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata sufficiente e non illogica, anche in considerazione dei precedenti dell'imputato e della sua insofferenza al rispetto delle prescrizioni dell'autorità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.);
La disposizione individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la Corte non sviluppa nel provvedimento un'ulteriore interpretazione della fattispecie.
Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato il protrarsi della condotta illecita in tempo notturno;
La censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è inammissibile quando sia generica e non si confronti con la motivazione di merito relativa alle circostanze concrete della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura degli elementi probatori o sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito una ricostruzione alternativa, quando la decisione impugnata abbia valutato globalmente le prove con motivazione logica e puntuale.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di merito; una doglianza generica o priva di tale confronto è inammissibile.
- È inammissibile per genericità la censura sul trattamento sanzionatorio che non individui specifici vizi della motivazione; le doglianze non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
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