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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19068/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Il procedimento riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dai difensori della società già destinataria di una pronuncia favorevole della Cassazione, nella parte in cui l'ordinanza n. 27378/2024 aveva condannato la controparte al pagamento delle spese di lite ma aveva omesso, nel dispositivo, la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. I richiedenti hanno chiesto che fosse integrato il dispositivo con l'attribuzione dei compensi agli avvocati. La Corte ha esaminato la natura dell'omissione e ha ritenuto che si trattasse di mera svista materiale emendabile con il procedimento di correzione, richiamando la distinzione tra errore revocatorio ed errore materiale e gli orientamenti già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che nel testo dell'ordinanza n. 27378/2024, nel passaggio relativo alla condanna alle spese, dopo le parole sulla liquidazione delle spese debba aggiungersi l'inciso 'con attribuzione agli avvocati antistatari Guido Rimini e Antonio Lecis'. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il testo non lo menziona espressamente, ma l'istanza è trattata come correzione di errore materiale dell'ordinanza di legittimità.

  • art. 287 c.p.c.

    Il testo non lo menziona espressamente, ma è il rimedio coerente con la correzione di errore materiale disposta dalla Corte.

  • art. 93 c.p.c.

    L'omessa distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari è considerata omissione emendabile con correzione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, quando dal contesto del provvedimento e degli atti risulti inequivocabilmente la volontà della Corte di porre le spese a carico della parte soccombente e di attribuirle al difensore.
  • L'errore materiale si distingue dall'errore revocatorio: il primo riguarda una svista nella formulazione del provvedimento, il secondo un'erronea percezione degli atti o dei fatti di causa.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale della Corte di cassazione, la richiesta può essere accolta senza statuizione sulle spese del procedimento, quando la natura meramente emendativa dell'intervento non giustifichi una regolazione autonoma delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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