Cassazione Penale, Ordinanza n. 09346/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la sua condanna per il reato sub A), deducendo vizio di motivazione. In particolare contesta l'accertamento del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza, sostenendo che la Corte territoriale abbia richiamato in modo generico la documentazione acquisita senza indicare quali atti specifici la supportassero, così da rendere la motivazione apparente. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Viene richiamato che i giudici di appello avevano valorizzato l'esame dell'operante intervenuto sul luogo del sinistro e gli atti acquisiti con il consenso delle parti, dai quali emergevano i sintomi dell'abuso di alcol e il successivo rifiuto, dopo gli avvisi di rito, di farsi assistere da un difensore di fiducia e di sottoporsi agli accertamenti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene la motivazione della sentenza di appello logica, congrua e corretta in diritto, poiché supportata dagli elementi probatori richiamati dalla decisione di merito: l'intervento dell'operante di polizia locale, i segni esteriori di assunzione alcolica osservati sulla conducente, la scheda clinica ospedaliera e la documentazione acquisita dalla quale risultava il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici dopo gli avvisi rituali. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)
Il richiamo è utilizzato per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta quando non emerga assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una censura che si limiti a riproporre questioni già valutate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza di merito esponga un percorso argomentativo logico, congruo e sorretto da elementi probatori specificamente richiamati, anche se sinteticamente.
- In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'eventuale stato di ebbrezza, la prova può essere desunta dal complesso degli elementi acquisiti agli atti, incluse le osservazioni degli operanti e la documentazione formata nell'immediatezza dei fatti, purché la motivazione dia conto delle fonti valorizzate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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