Cassazione Penale, Sentenza n. 21960/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con misure interdittive (divieto di ricoprire uffici direttivi e, per Benatti e Toscano, divieto di esercitare la professione di ragioniere e commercialista). Il PM deduceva vizio di motivazione in ordine all'insussistenza della valutazione del concreto e attuale pericolo di recidiva, sostenendo che la gravità delle condotte, la pervicacia degli indagati e gli elementi emersi nelle indagini (collaborazione con Bitonti Alessandro, ruoli apicali in società strumentali, gestione di patrimoni illeciti, tenuta scritture contabili favorevoli all'associazione) fossero idonei a rendere attuale il rischio di commissione di ulteriori reati della stessa specie e che solo gli arresti domiciliari potevano scongiurarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato carenze logiche e motivazionali dell'ordinanza del Tribunale del riesame nella valutazione delle esigenze cautelari, soprattutto per aver escluso che dalla gravità dei fatti e dalle modalità della condotta potesse desumersi il pericolo di recidiva e per non aver considerato adeguatamente gli elementi specifici emersi nelle indagini (ruoli apicali, rapporti con Bitonti, gestione societaria e patrimoniale). Ha affermato che il tempo "silente" non poteva essere decisivo nella fase di sostituzione delle misure, che la prescrizione di alcuni reati non esclude l'attualità delle esigenze cautelari in relazione ad altri fatti residui, e che il Tribunale del riesame doveva compiere una valutazione prognostica approfondita. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna per un nuovo esame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso affermativo, alla misura adeguata.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
solo se presente nel testo della sentenza
La Corte ricorda che l'art. 274 lett. c) richiede per disporre misure cautelari la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del soggetto; non si può desumere il pericolo soltanto dalla gravità astratta del titolo di reato, ma occorre valutare elementi concreti quali modalità della condotta, circostanze, personalità e precedenti
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
solo se presente nel testo della sentenza
Il cosiddetto "tempo silente" deve essere valutato dal giudice che applica la misura cautelare iniziale; la sua sola esistenza non è automaticamente determinante in sede di sostituzione delle misure, specialmente se la sostituzione è avvenuta da poco
solo se presente nel testo della sentenza
Nella revoca o sostituzione della misura cautelare rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e gli eventuali fatti sopravvenuti; per le valutazioni prognostiche successive alla misura il giudice deve considerare solo elementi intervenuti dopo l'applicazione
Massime di principio
- Il pericolo di recidiva non può essere escluso o affermato sulla base del solo titolo di reato: il giudice deve valutare modalità della condotta, personalità dell'indagato, ruoli apicali e contesto socio-ambientale
- La gravità dei fatti e la pervicacia nell'uso della professionalità per fini illeciti rappresentano elementi sintomatici rilevanti per una prognosi di reiterazione
- Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (tempo silente) va valutato con maggiore attenzione nella fase di applicazione iniziale della misura; nella sostituzione/revoca assume rilievo soprattutto quanto è intervenuto dall'applicazione della misura
- La prescrizione di alcune condotte non implica automaticamente la scomparsa delle esigenze cautelari se permangono altri fatti gravi o residui ancora valutabili
- Il Tribunale del riesame deve motivare in modo logico e puntuale ogni elementare valutazione sulle esigenze cautelari: omissioni o argomentazioni illogiche possono comportare annullamento e rinvio
- In presenza di rapporti professionali stretti con capi di associazioni criminali o di gestione di società usate come 'cassaforte', tali elementi vanno considerati con peso significativo nella prognosi di reiterazione
- La cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione degli indizi, ma può censurare la decisione per manifesta illogicità o carenza motivazionale che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale
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