Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18874/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per il concorso nel riciclaggio di un quadriciclo, ritenuto consumato fino al 7 ottobre 2010. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 648-bis c.p., sostenendo che il mero trasferimento del veicolo da un soggetto a un altro non potesse integrare il riciclaggio, perché non accompagnato dalla modifica dei dati identificativi del bene; dall'altro, vizi di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e logica. Ha ribadito che integra il riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene quando sia idoneo a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata anche quanto al dolo, richiamando il principio secondo cui l'accertamento dell'elemento psicologico è operazione di merito desumibile dalle manifestazioni esteriori della condotta e non sindacabile in cassazione come terzo grado di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Il riciclaggio può essere integrato anche da un mero trasferimento di un bene, se la condotta è idonea a ostacolare o rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa.

  • art. 648 c.p.

    È richiamato dalla difesa in comparazione con il riciclaggio, ma la Corte ribadisce la correttezza della qualificazione ai sensi dell'art. 648-bis c.p. della condotta contestata.

  • art. 110 c.p.

    Viene richiamato per descrivere la contestazione di concorso nel reato.

  • art. 648-bis c.p.

    La condotta di trasferimento del veicolo, se funzionale a schermare la provenienza illecita, integra la fattispecie.

Massime di principio

  • In tema di riciclaggio, non è necessario che la condotta determini una modifica materiale dei dati identificativi del bene: può bastare un trasferimento idoneo a rendere più difficile l'accertamento della provenienza delittuosa.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo del reato compete al giudice di merito e può essere desunta dagli elementi esteriori e sintomatici della condotta; in cassazione è censurabile solo la presenza di vizi logici, giuridici o motivazionali, non è consentito un nuovo esame del merito.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre in sede di legittimità censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua e coerente.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.