Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7978/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dalla parte civile per omessa pronuncia del GUP in ordine alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, nonostante la parte civile si fosse costituita e avesse depositato la nota spese; il procedimento era stato definito con applicazione concordata delle pene (patteggiamento) per i due imputati

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile. Ha disposto il rinvio allo stesso giudice dell'udienza preliminare (GUP) per il nuovo esame e la liquidazione delle spese in favore della parte civile. La decisione conferma che l'omessa pronuncia sulle spese in favore della parte civile nel caso di patteggiamento è motivo di ricorso per cassazione e non è sanabile automaticamente con gli strumenti di correzione previsti dall'art. 130 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'omissione della pronuncia sulle spese a favore della parte civile nel patteggiamento non è una emenda automatica rimediabile ex art. 130 c.p.p., poiché richiede valutazioni sull'ammissibilità della domanda e sull'entità della liquidazione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che le limitazioni all'impugnabilità previste da tale norma non impediscono il ricorso per cassazione con riferimento alla pronuncia sulle spese della parte civile nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'individuazione del giudice competente in caso di annullamento parziale: se l'annullamento riguarda la determinazione del diritto o della somma, può rendersi necessario il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, fermo restando il rinvio al giudice a quo quando la statuizione è del tutto omessa

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; la Procura ha concluso per la fondatezza del ricorso limitatamente all'omessa liquidazione delle spese

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Sent. n. 33135/2020; Cass. Sez. 2, n. 46654/2019; Cass. Sez. 4, n. 3756/2019; Cass. Sez. 2, n. 43074/2023; Cass. Sez. 4, n. 48081/2023

    Citate come precedenti che confermano il principio per cui la mancata pronuncia sulle spese della parte civile nelle sentenze di merito (anche in caso di patteggiamento) è impugnabile per cassazione, che la presentazione della nota spese è sufficiente ai fini della liquidazione e che l'eventuale rinvio deve essere disposto al giudice appropriato (a quo o civile) a seconda della natura dell'annullamento

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice deve comunque pronunciarsi sulle spese processuali della parte civile: l'omessa statuizione è motivo di annullamento in cassazione
  • La presentazione della nota spese dalla parte civile è sufficiente, anche se non ha depositato conclusioni, per richiedere la liquidazione delle spese nel procedimento di patteggiamento
  • L'omessa pronuncia sulle spese non è una mera nullità sanabile automaticamente ex art. 130 c.p.p.; richiede valutazioni sull'ammissibilità della domanda e sull'entità della liquidazione e pertanto è impugnabile in cassazione
  • In caso di annullamento parziale riguardante le spese, il rinvio va disposto al giudice competente: al giudice penale a quo se la statuizione è del tutto omessa, o al giudice civile competente per valore in grado d'appello se l'annullamento riguarda il diritto o l'ammontare liquidato
  • Le limitazioni all'impugnabilità previste per il patteggiamento non escludono la possibilità di ricorrere in cassazione quando la questione riguarda la tutela della parte civile in ordine alle spese

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.