Cassazione Penale, Sentenza n. 20674/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per usura rilevando plurime violazioni: carenza degli elementi costitutivi del reato (in particolare l'elemento oggettivo relativo al superamento del tasso soglia), vizi di motivazione (contraddittorietà, mera apparenza, insufficienza) per valutazione della prova, violazione della regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p. (superamento del dubbio ragionevole), inaffidabilità della persona offesa e difetto di corrobrazione delle sue dichiarazioni, e l'errato richiamo per relationem alla motivazione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello costituisse una "doppia conforme" con quella di primo grado, che la censura si limitava a una rivalutazione di merito delle prove e non evidenziava vizi interni specifici della motivazione impugnata. La Corte ha ritenuto plausibile e congrua la valutazione di merito: la persona offesa e i suoi familiari hanno fornito una narrazione coerente, vi erano numerosi assegni sottoscritti, documentazione sequestrata, perizia che attestava il superamento del tasso soglia e conversazioni intercettate che corroboravano il racconto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
richiamato come fondamento per la censura di violazione della legge penale incriminatrice; la Corte evidenzia che la doglianza deve essere specifica e non generica
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
norma sul vizio di motivazione: il ricorso deve indicare in modo specifico la natura del vizio (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza) e il vizio deve risultare "interno" alla sentenza impugnata, non essere una rivalutazione critica della prova
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al principio del superamento del dubbio ragionevole nell'accertamento della responsabilità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente raggiunto tale grado di convinzione
previsione delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende
Principio della "doppia conforme" (giurisprudenza)
doctrina giurisprudenziale secondo cui la sentenza di appello che aderisce e riprende i criteri decisionali del primo grado forma con essa un unico corpo decisionale, limitando l'esame di legittimità quando non emergano vizi interni
Massime di principio
- Se la sentenza di appello aderisce alle stesse ragioni del primo grado ("doppia conforme"), il ricorso per cassazione trova forte limite: va provato un vizio interno specifico della motivazione e non è sufficiente chiedere una diversa valutazione di merito
- Il vizio di motivazione dedotto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. deve essere denunciato in modo puntuale (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza) e indicare i passaggi della sentenza che si contraddicono; denunce generiche sono inammissibili
- La Corte di cassazione non riesamina la valutazione di attendibilità delle prove testimoniali o documentali salvo che la motivazione di merito sia apodittica, illogica o contraddittoria: contestare l'attendibilità della persona offesa richiede mostrare che la sentenza è internamente incoerente o priva di sostegno probatorio
- Per contestare efficacemente una condanna per usura è necessario incidere sulla valutazione tecnica (es. perizia sul superamento del tasso soglia) fornendo elementi critici o prova contraria; la sola asserzione di insufficienza della prova è inadeguata in sede di legittimità
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione
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