Cassazione Penale, Sentenza n. 35223/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza circa l'incompetenza funzionale del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta formulata unitamente all'impugnazione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma ai sensi degli artt. 620 e 621 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 3 giugno 2021 (condanna per evasione), rigettata dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 175, comma 4, 178 e 179 c.p.p.) per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, sostenendo che la decisione sulla restituzione doveva essere adottata dal giudice dell'impugnazione.
Norme richiamate
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine spetta, in generale, al giudice che procede al momento della presentazione dell'istanza; se è stata emessa una sentenza o un decreto penale di condanna, la competenza spetta al giudice competente a decidere sull'impugnazione, salvo la specifica richiesta di non esecutività che rimette la decisione al giudice dell'esecuzione.
Conferma e integra la regola di competenza: quando il titolo è già stato emesso la decisione sulla restituzione deve essere del giudice dell'impugnazione, a meno che la parte non chieda espressamente la non esecutività, nel qual caso decide il giudice dell'esecuzione.
Citando la norma nel ricorso, il dedotto vizio riguardava profili procedurali e di competenza; tuttavia la Corte si è concentrata sull'assetto competenziale richiamando soprattutto l'art.175 e l'art.670.
Richiamato nel ricorso in relazione alla dedotta violazione delle norme procedurali sulla rappresentanza/notifica, ma non oggetto di un'analisi specifica nella motivazione della Corte, che ha fondato la decisione sull'incompetenza funzionale.
Norme utilizzate dalla Corte per disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente dopo l'annullamento dell'ordinanza per incompetenza funzionale del giudice che aveva deciso.
Massime di principio
- Quando la richiesta di restituzione nel termine è presentata unitamente all'impugnazione di una sentenza già emessa, la competenza a decidere spetta di regola al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello); il giudice che ha emesso la sentenza è incompetente a decidere tale istanza salvo che la parte chieda espressamente la non esecutività.
- Il giudice dell'esecuzione può decidere la richiesta di restituzione solo se la domanda è logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della non esecutività del titolo (es. richiesta di non esecutività); in altri casi la decisione spetta al giudice dell'impugnazione.
- La decisione adottata da un giudice privo di competenza funzionale sulla richiesta di restituzione è annullabile (anche d'ufficio) e comporta la trasmissione degli atti al giudice competente senza rinvio.
- In caso di dubbio sulla competenza, chi propone l'istanza dovrebbe formularla espressamente nel mezzo di impugnazione e indirizzarla al giudice dell'impugnazione; se si chiede anche la non esecutività, occorre precisarlo chiaramente per attribuire la decisione al giudice dell'esecuzione.
- Errori formali (es. indicazione errata di una data nell'avviso) o la mancata notifica della nomina del difensore di ufficio possono risultare irrilevanti rispetto alla determinazione della competenza a decidere sulla restituzione quando l'istanza è stata presentata unitamente all'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →