Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza penale di condanna perché all'atto di impugnazione non era allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio d'appello (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). La difesa ha articolato due censure: (i) questione di legittimità costituzionale della disciplina (art. 581, comma 1-ter e art. 89 d.lgs. 150/2022) per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e per asimmetria tra accusa e difesa; (ii) vizio di motivazione perché nell'atto di appello era richiamata un'elezione di domicilio anteriore (21/06/2022 presso l'avv. Malaspina), che la difesa ritiene sufficiente ai fini dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha valutato preliminarmente il motivo di fatto e ha ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e della disciplina transitoria (art. 89), per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (nel caso, sentenza del 19/01/2023) l'elezione di domicilio anteriore non è più automaticamente valida ai fini della notificazione dell'atto di citazione in appello. Perciò il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di una specifica dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, è requisito di ammissibilità da cui dipende l'ammissibilità dell'appello; la mancata allegazione ha determinato correttamente l'inammissibilità. Quanto alla questione di costituzionalità, è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma è proporzionata e perseguisce finalità legittime (celerità del giudizio e garanzia della conoscenza effettiva dell'impugnazione da parte dell'imputato). La censura sull'"asimmetria" con il pubblico ministero e la parte civile è stata rigettata come non fondata. Conseguentemente il ricorso è respinto, la sentenza di primo grado è stata dichiarata esecutiva dalla Corte territoriale e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (e agli oneri disposti dall'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
non presente testualmente nella motivazione ma richiamato come requisito di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione
Requisito formale di ammissibilità dell'appello: l'atto di impugnazione proposto dall'imputato o nel suo interesse deve essere corredato della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello; la mancata allegazione determina l'inammissibilità per le sentenze successive al 30/12/2022.
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 89 - disciplina transitoria)
"le disposizioni degli artt. 157 ter, comma 3, 581, commi 1 ter e 1 quater, e 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. si applichino per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore"
Stabilisce l'operatività delle nuove norme per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (fissata al 30/12/2022), rendendo inapplicabile il regime previgente alle impugnazioni riferite a sentenze successive a tale data.
art. 157-bis cod. proc. pen. (comma 1)
"In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ... sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio"
Regola le notificazioni successive alla prima e sottolinea il ruolo del difensore per la consegna degli atti all'imputato non detenuto; insieme alle altre norme, delimita i casi in cui è richiesta la dichiarazione/elezione di domicilio.
art. 157-ter cod. proc. pen. (comma 3)
"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"
Stabilisce che per le notifiche dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, quando l'impugnazione è promossa dall'imputato o nel suo interesse, è necessaria la specifica indicazione del domicilio ai sensi dell'art. 581.
art. 164 cod. proc. pen. (testo previgente citato)
"la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2"
Il testo previgente rendeva l'elezione di domicilio valida per tutta la durata del procedimento; la modifica normativa ha circoscritto tale efficacia per le notifiche in appello per le sentenze successive alla modifica legislativa.
legge 27/09/2021 n.134 (legge-delega, art.1 comma13 lett. a)
"prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"
Testo della delega che il legislatore delegato ha pedissequamente recepito nel d.lgs. n.150/2022 e che giustifica l'introduzione del requisito formale per le impugnazioni.
art. 571, comma 3 e comma 1 cod. proc. pen.
non testualmente citato come passaggio, ma richiamato quanto al diritto autonomo del difensore di impugnare
Riconosce la facoltà autonoma di impugnazione del difensore; la Corte ha ritenuto che l'onere di allegare l'elezione non ne limiti la facoltà ma sia un requisito formale di ammissibilità quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse.
non citato testualmente ma richiamato nel ragionamento
Consente la restituzione nel termine per impugnare se l'imputato prova di non aver potuto proporre tempestiva impugnazione per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha ricordato che può valere anche per la mancata tempestiva comunicazione dell'elezione di domicilio.
Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)
non riportate testualmente nella sentenza
Le garanzie costituzionali invocate (uguaglianza, diritto di difesa, principio di legalità della pena, giusto processo) non sono state ritenute violate dalla norma: il requisito è proporzionato e giustificato dagli scopi di efficacia delle notifiche e ragionevole durata del processo.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (art.14, par.5) e Protocollo n.7 CEDU (art.2)
richiamati ma non citati testualmente
Richiamati dalla difesa come garanzie del doppio grado di giudizio; la Corte ha ricordato che il diritto al riesame non gode di riconoscimento costituzionale assoluto e che limitazioni giustificate e proporzionate sono ammissibili.
Massime di principio
- Per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 l'appello proposto dall'imputato o nel suo interesse è ammissibile solo se all'atto di impugnazione è allegata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione in appello; una elezione anteriore richiamata nell'atto non è sufficiente.
- Il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio è un requisito formale di ammissibilità volto a garantire l'effettiva conoscenza dell'impugnazione da parte dell'imputato e la speditezza del successivo giudizio d'appello; non configura di per sé una lesione del diritto di difesa se ragionevolmente esigibile.
- L'asserita asimmetria tra difesa e pubblico ministero non inficia la legittimità della norma: ruoli diversi giustificano oneri differenti, essendo l'obbligo rivolto alle parti private per assicurare la conoscenza effettiva del processo.
- In caso di impossibilità di allegare tempestivamente l'elezione/dichiarazione per causa non dipendente dalla volontà dell'imputato, è aperta la strada della restitutio in termini (art. 175 c.p.p.) purché il caso fortuito o forza maggiore sia provato.
- Prassi raccomandata: il difensore che propone impugnazione deve sempre acquisire e allegare la dichiarazione/elezione di domicilio specifica per l'appello quando la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; in mancanza il rischio di inammissibilità è concreto.
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