Cassazione Civile, Ordinanza n. 08707/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente a seguito della rettifica del reddito di partecipazione nella società di persone di cui era socio per l’anno d’imposta 1998. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il ricorso in riassunzione. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha poi depositato istanza chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, avendo richiesto anche la possibilità di pagare il dovuto in venti rate; l’Agenzia delle entrate aveva già dato atto dell’adesione e del pagamento almeno della prima rata e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha inoltre documentato il pagamento di dieci rate, corrispondenti a tutte quelle scadute alla data della sua istanza.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata e l’avvenuto pagamento delle rate scadute, ritenendo applicabile il combinato disposto dei commi 197 e 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso che operasse il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la declaratoria di estinzione non rientra tra le ipotesi che lo fanno scattare.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 197/2022
la domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti può determinare la sopravvenuta cessazione della lite, secondo la disciplina speciale prevista dalla legge di bilancio 2023.
art. 1, commi 197-198, L. 197/2022
il perfezionamento della definizione agevolata, con pagamento delle rate dovute nei termini previsti, impone la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il giudizio è definito con estinzione, poiché il raddoppio del contributo unificato consegue solo a statuizioni di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Cass. n. 25485/2018
richiamata a sostegno del principio secondo cui l’estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando perfezionata secondo le condizioni di legge e con il pagamento delle rate scadute, determina l’estinzione del giudizio di legittimità relativo alla pretesa tributaria.
- In presenza di una definizione agevolata validamente instaurata, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare estinto il processo, senza decidere sul merito della pretesa fiscale originaria.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non integra una pronuncia di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e quindi non comporta il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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