Cassazione Civile, Ordinanza n. 01302/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della regolarità dell'istanza di definizione agevolata della lite pendente e, in conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. È stato inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato memoria facendo riferimento a un'istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018. L'Agenzia ha rappresentato che tale istanza risultava regolare. Non emergono dal testo i motivi di merito del ricorso originario né la materia impositiva specifica oggetto della controversia.
Norme richiamate
norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti, che, una volta verificata la regolarità dell'istanza, comporta l'estinzione del giudizio
legge di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata
Massime di principio
- Quando risulta regolarmente presentata e ammissibile l'istanza di definizione agevolata della lite pendente prevista dalla legge, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- In presenza di una valida definizione agevolata, la Corte non esamina il merito della controversia originaria, limitandosi a prendere atto dell'intervenuta causa estintiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01266/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01267/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01268/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01269/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01271/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01273/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →