Sentenza del 07/03/2017 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Falsus procurator società - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Inammissibilità ricorso - Esclusione - Legale rappresentante società - Successiva sanatoria - Rileva - Rapporti interni rappresentante/rappresentato - Terzietà ente impositore - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'inammissibilità è stata esclusa. Il successivo intervento del legale rappresentante ha sanato il difetto di rappresentanza, recependo integralmente gli atti processuali già compiuti dal falsus procurator. È stato ritenuto applicabile anche nel processo tributario l'art. 182 c.p.c.; i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non possono quindi pregiudicare l'ente impositore, che è terzo rispetto a tali rapporti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. La questione riguardava quindi l'eventuale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o rappresentanza processuale e la possibilità che tale vizio fosse successivamente sanato dal legale rappresentante della società mediante una nuova e regolare costituzione in giudizio.
Norme richiamate
Il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione può essere sanato...
La norma consente di sanare il difetto di rappresentanza processuale mediante la costituzione o l'intervento del soggetto legittimato, con efficacia rispetto agli atti processuali già compiuti. La sua applicazione non è incompatibile con il processo tributario.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso da parte di un falsus procurator non determina automaticamente l'inammissibilità definitiva del giudizio.
- Il difetto di rappresentanza può essere sanato successivamente dal legale rappresentante, purché vi sia una costituzione regolare e un'esplicita o comunque inequivoca ratifica degli atti già compiuti.
- La sanatoria può consentire la conservazione degli effetti del ricorso introduttivo, evitando che il contribuente perda il diritto di difendersi per un vizio formale.
- I rapporti interni tra la società e il soggetto che ha agito senza poteri non possono, di regola, essere opposti all'ente impositore per ottenere l'inammissibilità del ricorso, poiché l'amministrazione è estranea a tali rapporti.
- In situazioni analoghe è opportuno regolarizzare tempestivamente la rappresentanza processuale e documentare i poteri del legale rappresentante e la ratifica degli atti già compiuti.
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