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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31446/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso con adesione della controparte e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, che aveva dato luogo a un giudizio tributario conclusosi in primo grado a favore del contribuente e, in appello, con accoglimento del gravame del Comune. L’ente religioso proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso, alla quale aderiva il Comune. In conseguenza di tale rinuncia con accettazione, la Corte dichiarava l’estinzione del giudizio. La Corte affrontava inoltre il profilo delle spese e del contributo unificato, escludendo l’applicazione dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese di legittimità possono essere compensate integralmente se vi è adesione della controparte.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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