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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva presentato, in executivis, istanza volta alla revoca di un decreto penale (emesso il 15/12/1997) per reato successivamente depenalizzato e alla concomitante applicazione dell'indulto ex lege 31/07/2006, n.241 con riferimento alla pena irrogata con sentenza del 12/02/2007. Il Tribunale di Roma dichiarò l'inammissibilità dell'istanza. Delle Chiaie ha dedotto che l'atto era in realtà una opposizione avverso l'ordinanza del 7/04/2022 ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e che il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito o, se avesse ritenuto l'impugnazione impropria, riqualificarla ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Ha inoltre censurato la valutazione sulla non applicabilità dell'indulto per presunta ostatività, sostenendo che il reato ritenuto ostativo era commesso fuori dal periodo rilevante o comunque estinto per effetto dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per lo svolgimento della fase di opposizione. La Corte ha rilevato che le questioni sollevate rientrano nella procedura bifasica prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p., in connessione con l'art. 101, commi 1 e 2, del d.lgs. 30/12/1999, n.507 (revoca per depenalizzazione) e con l'art. 672, comma 1, c.p.p. (applicazione di amnistia o indulto), e che il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare l'inammissibilità invece di esaminare il merito o procedere alla riqualificazione ove opportuno.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come disposizione che governa la procedura bifasica dell'opposizione del giudice dell'esecuzione nelle materie di revoca per depenalizzazione e per applicazione di indulto/amnistia; le istanze devono essere trattate secondo tale procedimento e non dichiarate inammissibili senza esame del merito.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Se l'atto è improprio o mal qualificato, il giudice dell'esecuzione è tenuto, ove necessario, a riqualificarlo e ad adottare il relativo procedimento (ad es. trasmissione al giudice competente), anziché dichiararne l'inammissibilità.

  • art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. 30/12/1999, n.507

    Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, declarando che il fatto non é previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale

    La norma stabilisce che la revoca per depenalizzazione è di competenza del giudice dell'esecuzione e che la procedura segue l'art. 667, comma 4, c.p.p.; da ciò deriva l'obbligo di esame nella fase di opposizione.

  • art. 672, comma 1, cod. proc. pen.

    per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4

    La disposizione conferma che le istanze di indulto/amnistia seguono la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, implicando l'obbligo di attivare la fase oppositiva e l'esame del merito da parte del giudice dell'esecuzione.

  • legge 31 luglio 2006, n.241 (indulto)

    Norma sostanziale richiamata come titolo dell'istanza di applicazione dell'indulto; l'applicabilità dell'indulto deve essere valutata nel merito secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p., tenendo conto di eventuali cause ostative e della temporalità del fatto.

Massime di principio

  • Le istanze di revoca di sentenze o decreti per depenalizzazione e le richieste di applicazione di indulto/amnistia devono essere trattate secondo la procedura bifasica dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; il giudice dell'esecuzione non può dichiararne semplicemente l'inammissibilità senza esaminarne il contenuto.
  • Se il ricorso è mal qualificato dal ricorrente o dal giudice, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riqualificarlo (art. 568, comma 5, c.p.p.) e a promuovere il procedimento corretto invece di respingerlo per inammissibilità.
  • La depenalizzazione disciplinata dal d.lgs. 507/1999 (art. 101) impone al giudice dell'esecuzione di revocare sentenze o decreti irrevocabili e di dichiarare che il fatto non è previsto come reato, previa osservanza dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
  • La valutazione di eventuali ostatività all'applicazione dell'indulto richiede un esame puntuale della temporalità del fatto e delle conseguenze intervenute (es. estinzione per affidamento in prova); tali questioni devono essere decise nel merito nella fase di opposizione.
  • In caso di decisione errata di inammissibilità da parte del giudice dell'esecuzione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare al giudice di merito per lo svolgimento della procedura prevista.

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