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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti contestavano l'utilizzabilità, per vizio, delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati nell'immediatezza del sequestro (chiedendo l'esclusione di tali dichiarazioni dal compendio indiziario), la mancanza di periculum in mora e di adeguata motivazione circa l'esigenza di anticipare l'apprensione del denaro nella fase cautelare, la non sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato di ricettazione e l'asserita incompatibilità di magistrati per precedenti decisioni nel procedimento incidentale "de libertate"

La decisione

la Corte ha rigettato i motivi proposti: ha ritenuto che per configurare il "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di altro reato è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto (senza ricostruzione integrale degli estremi storico-fattuali) e che il giudice può accertarne l'esistenza anche mediante prove logiche; ha dichiarato utilizzabili, in sede cautelare, le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del sequestro (non essendovi stato dimostrato il vizio e per mancato superamento della prova di resistenza); ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del periculum in mora e l'esigenza cautelare di anticipare l'apprensione del denaro; ha confermato la facile percezione del nesso di pertinenzialità tra denaro e reato di ricettazione; infine ha escluso l'incompatibilità dei magistrati chiamati a decidere in sede incidentale "de libertate" o in sede di rinvio. In sintesi il provvedimento impugnato (sequestro/ordinanze) è stato mantenuto

Norme richiamate

  • art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

    per i reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di altro reato, il requisito del fumus richiede che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia; non è necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storico-fattuali

  • art. 34 cod. proc. pen.

    non si configura incompatibilità automatica quando un magistrato abbia partecipato a precedenti decisioni nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", poiché tale procedimento non comporta un accertamento sul merito della contestazione

  • art. 623, lett. a) cod. proc. pen.

    la norma non richiede che i componenti del collegio siano diversi nelle decisioni successive con rinvio; ciò non determina di per sé incompatibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022 (Cremonese, Rv. 282629 – 01)

    conferma il principio che il reato presupposto va individuato almeno per tipologia e può essere accertato anche con prove logiche

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 (Scordamaglia, Rv. 284522 – 01)

    ribadisce l'individuazione tipologica del reato presupposto ai fini del fumus

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021 (Minauro, Rv. 280242 – 01)

    conferma la utilizzabilità in sede cautelare di dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del sequestro, se rese senza costrizione

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018 (Bagalà, Rv. 272906 – 01)

    sottolinea la percezione immediata del nesso di pertinenzialità tra denaro e reato di ricettazione, per la natura materiale della cosa come corpo del reato

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 10231 del 11/02/2015 (Sartori, Rv. 262958)

    esclude l'incompatibilità quando il magistrato abbia partecipato a decisioni nel procedimento incidentale "de libertate" e poi a decisioni successive relative alla stessa misura

Massime di principio

  • Per i reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di altro reato, ai fini del fumus è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto; non è richiesta la ricostruzione completa degli elementi storico-fattuali
  • Le dichiarazioni spontanee rese dagli imputati nell'immediatezza del sequestro possono essere utilizzate in sede cautelare se non emerge coartazione; la loro esclusione in cassazione richiede che il ricorrente illustri l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla prova di resistenza
  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrare come la loro esclusione inciderebbe decisivamente sul compendio indiziario; altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile
  • Se l'eliminazione di elementi di prova acquisiti illegittimamente non modifica il convincimento perché le residue risultanze sono sufficienti, l'impugnazione è destinata a fallire (prove illegittime diventano irrilevanti se le prove restanti sono sufficienti)
  • La valutazione del periculum in mora e dell'esigenza cautelare deve essere esplicitamente motivata nel provvedimento; il nesso di pertinenzialità tra bene sequestrato e reato può essere ritenuto evidente per la natura del bene (es. denaro come corpo del reato)
  • La partecipazione di magistrati a precedenti decisioni incidentali "de libertate" non configura automaticamente incompatibilità per decisioni successive, poiché tale procedimento non implica accertamento di merito

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