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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 521 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo presumibilmente che tale modalità non fosse idonea o che mancassero i requisiti necessari per il perfezionamento della notifica.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione effettuata dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in plico sigillato. Poiché la ricevuta di ritorno indicava il numero della raccomandata, il numero della cartella, la qualità e la firma del soggetto che aveva ritirato il plico, la data di ritiro e la firma dell'incaricato della distribuzione, il procedimento notificatorio è stato considerato regolarmente perfezionato.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 602/1973

    Nel caso di cartella di pagamento notificata a mezzo posta, l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 autorizza il Concessionario della riscossione ad effettuare la notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico sigillato.

    La norma consente all'Agente della riscossione di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere necessariamente all'ufficiale giudiziario o ad altri soggetti notificatori. La notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto da una persona abilitata dalla legge.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, purché siano rispettate le modalità previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
  • L'avviso di ricevimento costituisce elemento centrale per dimostrare il perfezionamento della notifica. Se contiene i dati identificativi della raccomandata e della cartella, la data di consegna, la firma del ricevente, la sua qualità e la firma dell'addetto alla distribuzione, la notificazione è normalmente considerata regolare.
  • La contestazione della notifica non è sufficiente se formulata in modo generico: occorre individuare una concreta irregolarità nella consegna, nell'identificazione del destinatario o nella documentazione dell'avviso di ricevimento.
  • La data rilevante per il perfezionamento della notifica è quella indicata nell'avviso di ricevimento, quando il plico è stato ricevuto da una persona legittimata dalla legge a ritirarlo.
  • La validità della notifica deve essere valutata sulla base della documentazione concreta, in particolare del contenuto e della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

Testo integrale

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