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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1063/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santoro impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza penale del Tribunale di Palermo del 24/10/2016 per furto continuato aggravato. Nel ricorso in Cassazione deduceva che la Corte territoriale avrebbe applicato retroattivamente l'art. 581 c.p.p. nella versione successiva alla legge 23/12/2017, n. 103, mentre la sentenza di merito era anteriore alla modifica; perciò, avrebbe dovuto trovare applicazione il testo previgente e il principio del favor impugnationis, che avrebbe consentito di ritenere ammissibile l'appello alla luce di una lettura congiunta dell'atto di appello e della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il requisito di specificazione delle ragioni e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta fosse già previsto anche nel testo anteriore dell'art. 581 c.p.p. e che, ancor prima della modifica legislativa, la giurisprudenza di legittimità richiedeva la specificità dei motivi. La Corte ha osservato che l'atto di appello del Santoro si limitava a richiamare massime di legittimità senza spiegare la loro applicazione, lamentava genericamente il trattamento sanzionatorio e riferiva condizioni di vita disagiate non adeguatamente tematizzate; ne consegue la carenza del requisito di specificità. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    lettera d) nel testo attualmente in vigore; lettera c) nel testo anteriore

    La Corte ha rilevato che il requisito di indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta era richiesto sia prima che dopo la modifica normativa, per cui non si configura una retroattività contestabile nell'applicazione della norma

  • legge 23 dicembre 2017, n. 103

    Ha sostituito il testo di talune lettere dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha precisato che la sostanza del requisito di specificità non mutava in modo da giustificare l'ammissione dell'appello per effetto del principio favor impugnationis

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il versamento, da parte del ricorrente in caso di inammissibilità, di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • giurisprudenza Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Riferimento richiamato nella motivazione sulla questione della interpretazione dell'art. 581 c.p.p. e sui limiti del favor impugnationis

  • giurisprudenza Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015 (Jovanovic)

    Decisione citata per riaffermare il principio che l'appello che non indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta è inammissibile, sicché la specificità non può essere sostanzialmente elisa

Massime di principio

  • Il requisito di specificità dei motivi d'appello è stringente: l'atto deve indicare per ogni richiesta le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sorreggono; il richiamo generico a massime di legittimità è insufficiente
  • La modifica normativa dell'art. 581 c.p.p. non autorizza automaticamente la retroattiva estensione dell'interpretazione se lo stesso requisito sostanziale era già presente nel testo previgente
  • Il principio del favor impugnationis ammette una valutazione meno formale delle impugnazioni, ma non può portare all'elisione dei requisiti essenziali richiesti dalla legge
  • Per evitare l'inammissibilità è opportuno collegare punto per punto le censure mosse all'originaria decisione, spiegando esattamente come le regole giurisprudenziali o normative invocate incidano sulle singole statuizioni impugnate
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, per cui è importante valutare la completezza dell'atto di appello prima del deposito

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