Cassazione Penale, Sentenza n. 12945/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando: (1) la utilizzabilità illegittima dei tabulati di traffico telefonico acquisiti con decreto del Pubblico Ministero anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 132/2021, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe in concreto fondata su tali tabulati come prova principale senza riscontri autonomi individualizzanti; (2) per Criscuolo, la presunta illegittima "duplice applicazione" della recidiva, ossia il calcolo due volte della recidiva nel determinare la pena (una volta nella determinazione della pena per il reato precedente irrevocabile e una seconda volta nell'aumento in continuazione), in violazione del ne bis in idem sostanziale e dell'art. 69 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto legittima l'utilizzazione dei tabulati acquisiti prima della riforma alla luce della normativa intertemporale (art. 1, comma 1‑bis del d.l. 132/2021) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; i tabulati sono stati ammessi solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati di gravità adeguata (pena massima non inferiore a tre anni) e, nel caso concreto, i giudici di merito li hanno utilizzati in funzione integrativa di un compendio indiziario plurimo (identico modus operandi rispetto a furto precedente per cui gli imputati erano stati arrestati e condannati irrevocabilmente; omogeneità di obiettivi e area geografica; breve successione temporale; esistenza di canali di ricettazione per farmaci costosi). Pertanto non sussisteva né violazione di legge né vizio di motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la recidiva è stata correttamente valutata e può concorrere, ai fini dell'aumento in continuazione per i reati satellite, alla determinazione del quantum della pena senza costituire duplicazione sanzionatoria. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato alla parte civile per mancanza di attività difensiva utile.
Norme richiamate
Direttiva 2002/58/CE
Secondo la Corte di Giustizia UE (C-746/18) l'accesso ai dati di traffico per finalità di repressione penale non può essere autorizzato solo dal Pubblico Ministero, ma richiede controllo preventivo di autorità giudiziaria o ente amministrativo indipendente; la direttiva ha influenzato la riforma italiana
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-746/18, H.K. c. Prokuratuur
Ha stabilito i limiti all'accesso amministrativo ai dati di traffico, determinando la necessità di un controllo giurisdizionale o equivalente per l'uso dei dati per finalità penali
Decreto‑legge 30 settembre 2021, n. 132
Ha recepito il principio della CJUE attribuendo al Giudice per le Indagini Preliminari la competenza ad autorizzare l'acquisizione dei dati di traffico e ha introdotto una norma intertemporale che consente l'uso, nei procedimenti in corso, dei dati acquisiti prima della riforma solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati di particolare gravità
Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003)
art. 132 (modificato dal d.l. 132/2021)
Modificato per conformarsi al dictum della CJUE: la disciplina dell'accesso e dell'acquisizione dei dati di traffico richiede ora il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria
art. 192, comma 3; art. 616
Art. 192(3) richiede valutazioni specifiche per prove che chiamano in correità analoghe esigenze di corroborazione; art. 616 prevede la condanna alle spese per i ricorsi rigettati, applicata in questo caso
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 7, 56, art. 81 comma 2, art. 69, art. 133
Norme substantive applicate per qualificare i reati (furto aggravato e tentato furto aggravato, concorso) e per determinare gli effetti della continuazione (art. 81(2)) e dei criteri di determinazione della pena (art. 133); art. 69 richiamato nella doglianza sul ne bis in idem ma la Corte ha escluso duplicazione sanzionatoria
Massime di principio
- I tabulati di traffico telefonico acquisiti prima del d.l. 132/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se impiegati "unitamente ad altri elementi di prova" e, per la norma transitoria, solo per reati di gravità elevata (pena massima non inferiore a tre anni).
- La locuzione "unitamente ad altri elementi di prova" non richiede che tali elementi da soli siano sufficienti a condannare: è sufficiente che siano idonei a corroborare il dato tecnico e inserirlo in un contesto indiziario convergente.
- Elementi indiziari di natura diversa (modus operandi, omogeneità territoriale e temporale, capacità organizzativa e canali di ricettazione) possono costituire "altri elementi di prova" idonei a integrare i dati di traffico.
- La valutazione della congruenza e della funzione integrativa dei tabulati è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione o di illogicità manifesta, non per semplice rivalutazione del compendio probatorio.
- La recidiva può essere considerata dal giudice nella determinazione dell'aumento di pena in caso di continuazione tra reati (art. 81(2)); tale considerazione non costituisce duplicazione della sanzione purché la recidiva sia valutata correttamente nelle sue ricadute sui singoli reati satellite.
- La conferma con motivazione conforme tra primo grado e appello ("doppia conforme") costituisce un unico corpo motivazionale rafforzato, rendendo più difficile la censura in sede di legittimità.
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