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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26266/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e lesioni aggravate (capo b) deducendo tre motivi: (1) illogicità della motivazione rispetto alla mancata assoluzione, sostenendo che le sue reazioni fossero istintive e giustificate dalla volontà di rimanere nel dormitorio e dalle dichiarazioni del custode; (2) manifesta illogicità circa il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, per sottovalutazione del disagio sociale e della situazione personale; (3) omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi e la precedente condanna, cumulata con quella attuale, non superi il limite ostativo previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo inammissibile (ritenendo che la valutazione probatoria dei giudici di merito non fosse sindacabile per manifesta illogicità) e il secondo infondato (la valutazione sulla personalità e la gravità della condotta è riservata ai giudici di merito). Ha invece accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione della concessione della sospensione condizionale della pena, perché la motivazione in punto sospensione è del tutto omessa e la questione richiede nuovo esame. Le condanne per i reati restano confermate nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte osserva che il movente non esclude il dolo richiesto per la fattispecie.

  • artt. 582, 585, 576, commi 1 e 5-bis, cod. pen.

    Norme relative alle lesioni personali aggravate; applicate in relazione alle lesioni cagionate a pubblici ufficiali durante i fatti contestati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta la discussione orale; qui utilizzata per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma che fissa il limite alla concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di pene precedenti cumulative: la Corte verifica che la pena complessiva non superi il limite ostativo, rendendo rilevante il giudizio sul beneficio.

Massime di principio

  • La valutazione del fatto e della credibilità delle prove fatta dai giudici di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo manifesta illogicità, incompletezza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il movente soggettivo (es. il bisogno di trovare riparo) non esclude automaticamente il dolo nei reati di resistenza o lesioni a pubblico ufficiale; la condotta materiale e l'evento lesivo sono centrali per la qualificazione del reato.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva è comunque discrizionaria: il giudice deve bilanciare la personalità dell'imputato, la gravità della condotta e i precedenti; le contestazioni a tale bilanciamento sono in genere valutazioni di merito.
  • L'omessa o insufficiente motivazione relativa alla concessione di benefici (per es. sospensione condizionale della pena) è vizio che può determinare l'annullamento con rinvio: i giudici devono esprimersi esplicitamente sui requisiti di legge per il beneficio.
  • Quando la pena complessiva risultante dalla cumulo con precedenti non supera il limite previsto dall'art. 164 c.p., il divieto legale alla sospensione condizionale non opera e il giudice deve valutare i restanti requisiti per il beneficio.
  • Per ottenere che la Suprema Corte esamini un profilo è necessario che il motivo sia adeguatamente dedotto nei gradi precedenti; argomenti non compiutamente devoluti al giudizio d'appello possono essere ritenuti non decisi e, se il giudice tace, ciò può costituire motivo di cassazione.

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