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Sentenza

Sentenza n. 12593/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno emesso in data 5/04/24, notificato al ricorrente in data 14/06/2024, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 16/07/2019.

Giustizia amministrativa202410184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su una notizia di reato relativa a lesioni personali, sequestro di persona e furto in abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il diniego su una mera denuncia o notizia di reato, priva di condanna definitiva e di seguito processuale, senza considerare le circostanze concrete della vicenda, l’asserito intento di aiutare la sorella, la propria stabile occupazione e l’elevato livello di integrazione sociale. Nel corso del giudizio ha prodotto certificati penali aggiornati e documentazione attestante l’assenza di iscrizioni suscettibili di comunicazione e la non consultabilità del dato penale. Il Ministero ha difeso la legittimità del diniego, fondato sull’esito dell’istruttoria e sulla rilevanza sintomatica della condotta contestata ai fini della valutazione di affidabilità e integrazione del richiedente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego adeguatamente motivato e sostenuto da un’istruttoria sufficiente. L’Amministrazione dispone di un potere altamente discrezionale nella concessione della cittadinanza e può valutare, in funzione prognostica e precauzionale, condotte penalmente rilevanti anche se non accompagnate da una condanna definitiva, da un’archiviazione o da altro esito penale sfavorevole. La notizia di reato relativa a lesioni personali, sequestro di persona e furto in abitazione è stata ritenuta significativa per il disvalore delle condotte, per la loro possibile attitudine a denotare inosservanza delle regole di civile convivenza e per la collocazione temporale nel periodo di osservazione, essendo intervenuta dopo la presentazione dell’istanza e prima della decisione amministrativa. Il giudice ha affermato che il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza ha finalità autonome rispetto all’accertamento della responsabilità penale e consente una diversa valutazione dei medesimi fatti secondo il principio della pluriqualificazione. La stabile occupazione e l’integrazione sociale sono state considerate condizioni ordinarie e minime dello straniero regolarmente soggiornante, non sufficienti da sole a dimostrare l’ulteriore requisito qualitativo di comportamento senza mende e di adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    "concessione della cittadinanza italiana per residenza"

    La residenza legale decennale costituisce non solo un requisito quantitativo, ma anche un periodo qualitativo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto; il diniego è stato comunque ritenuto legittimo alla luce della discrezionalità ministeriale nella valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    "devono permanere sino alla prestazione del giuramento"

    Le condizioni richieste per la concessione della cittadinanza devono permanere fino al giuramento; pertanto, possono rilevare anche fatti verificatisi dopo la presentazione dell’istanza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e le condizioni di integrazione necessarie per il soggiorno regolare sono state considerate requisiti ordinari per l’ingresso e la permanenza, non sufficienti da soli per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni ordinarie richieste per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non equivalgono al più intenso requisito di affidabilità necessario per la concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale e deve compiere una valutazione complessiva e prognostica dell’affidabilità del richiedente, bilanciando l’interesse individuale con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento e della comunità nazionale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, l’Amministrazione può attribuire rilevanza sintomatica a fatti penalmente rilevanti anche in assenza di condanna definitiva, archiviazione o altro accertamento penale sfavorevole, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
  • Il periodo di osservazione rilevante per la cittadinanza non si esaurisce nel decennio antecedente alla presentazione dell’istanza, ma si estende sino alla prestazione del giuramento; di conseguenza, possono rilevare anche condotte intervenute dopo la domanda e prima della conclusione del procedimento.
  • La stabile occupazione e l’integrazione sociale dello straniero regolarmente soggiornante costituiscono condizioni ordinarie e minime per la permanenza nel territorio nazionale, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare il comportamento senza mende e la piena adesione ai valori costituzionali richiesti per la concessione della cittadinanza.
  • Nella valutazione dell’idoneità alla cittadinanza, l’Amministrazione può applicare un criterio precauzionale e considerare la possibile pericolosità sociale futura del richiedente, purché il provvedimento esponga adeguatamente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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