Sentenza del 07/10/2015 n. 20050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.O. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602/1973: secondo il ricorrente, l’iscrizione ipotecaria sull’immobile era illegittima perché il credito complessivo, pari a 3.973,15 euro per quattro cartelle relative a vari tributi, non superava la soglia di 8.000 euro prevista dalla norma. Nel giudizio di primo grado aveva inoltre lamentato l’omessa notificazione delle cartelle e la conseguente decadenza della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura sulla soglia per l’iscrizione ipotecaria. Il ricorso era stato proposto sotto la disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40/2006, ma il motivo non era accompagnato dal necessario quesito di diritto. È rimasta quindi confermata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva riformato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Nulla per le spese.
Norme richiamate
Nella fattispecie parte ricorrente non ha formulato alcun quesito di diritto a corredo del motivo e pertanto il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile, ciascun motivo basato sui vizi indicati dall’art. 360, primo comma, nn. 1-4, c.p.c. doveva concludersi con un quesito di diritto; la sua mancanza comportava l’inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Infatti occorre rilevare che il ricorso è stato proposto nel vigore della D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 che ha introdotto l'art. 366 bis c.p.c.
La disposizione è richiamata per individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis, avendo introdotto l’obbligo del quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Prima di esaminare il merito di un ricorso per cassazione, occorre verificare quali requisiti formali siano applicabili in base alla data di proposizione e alla disciplina transitoria.
- Quando l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile, un motivo fondato sui vizi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1-4, c.p.c. deve concludersi con un quesito di diritto; in mancanza, il ricorso è inammissibile e la decisione impugnata resta ferma.
- La pronuncia non decide se l’iscrizione ipotecaria fosse legittima rispetto alla soglia di 8.000 euro: l’inammissibilità processuale impedisce di ricavare da essa un orientamento sul merito della questione tributaria.
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