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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03353/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per rapina (art. 628, comma 3, n. 1 c.p.). Due motivi: 1) vizi nella valutazione delle prove: si censura il riconoscimento fotografico effettuato da una dipendente del supermercato (basato su tatuaggio e tratti somatici) e la qualificazione del comportamento dell'imputato come falso alibi, deducendo mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; 2) illegittimità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione (art. 81 c.p.), con contestata carenza e illogicità della motivazione in relazione agli aumenti applicati e alla loro quantificazione dopo la riduzione per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia valutato correttamente e logicamente il riconoscimento fotografico (precisione, riferimento al tatuaggio e ai caratteri somatici), abbia risposto alle censure sull'album fotografico e abbia adeguatamente motivato sul carattere mendace dell'alibi, anche in relazione alla prova che l'imputato era presente a Pescara il giorno della rapina. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'aumento di pena per la continuazione sia stato motivato in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (motivazione distinta per gli aumenti correlata alla loro entità, rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.), richiamando la serialità, la gravità delle condotte e il curriculum delinquenziale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma del reato di rapina: il giudice ha ritenuto correttamente sussistente il reato contestato e ha valutato la prova di partecipazione dell'imputato in relazione all'individuazione fotografica e al falso alibi.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi sulla motivazione: la Corte d'Appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica sulle modalità e sull'attendibilità del riconoscimento fotografico e sul carattere mendace dell'alibi, rispondendo alle censure del ricorrente.

  • art. 81 c.p.

    Regole sulla continuazione: la quantificazione dell'aumento di pena per i reati continuati deve essere motivata distintamente per i reati satellite e rispettare il rapporto di proporzione; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo motivazionale.

  • art. 606 c.p.p.

    Parametri dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi si discostano dai parametri di ammissibilità e risultano manifestamente infondati.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o dolosamente inammissibile: la Corte ha applicato la sanzione pari a euro 3.000 per i profili di colpa nella scelta del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Un riconoscimento fotografico può fondare il convincimento del giudice se la sua attendibilità è analiticamente valutata e adeguatamente motivata (precisione dell'individuazione, elementi distintivi come tatuaggi o tratti somatici, risposta alle obiezioni sulla composizione dell'album).
  • Il riscontro di un alibi falso può essere valutato come elemento probatorio pregnante se emerge chiaramente che si tratta di menzogna e se vi sono elementi oggettivi che collocano l'imputato sulla scena del reato.
  • Nelle ipotesi di continuazione, l'aumento di pena deve essere calcolato e motivato distintamente per i reati 'satellite', con adeguato grado di motivazione proporzionato all'entità degli aumenti, onde evitare un surrettizio cumulo materiale di pene.
  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando i motivi risultano manifestamente infondati o esulano dai parametri di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; ciò comporta spesso condanna alle spese e possibile sanzione ex art. 616 c.p.p.
  • Chi intende impugnare decisioni di merito per questioni probatorie deve evidenziare vizi di motivazione specifici e non limitarsi a contestazioni generiche sull'affidabilità della prova, poiché il giudizio di fatto del giudice di merito trova ampia tutela in Cassazione salvo vizio logico o normativa violata.

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