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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23633/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente principale e dell'accettazione della controparte, rilevando che ricorrevano le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione anche per il rapporto processuale residuo dopo la precedente estinzione parziale. Non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. La decisione si conclude dunque con l'estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, proposta da un istituto finanziario per due crediti derivanti da finanziamenti. Il commissario della procedura aveva ammesso il credito solo in parte, limitando il privilegio ipotecario richiesto per un finanziamento ed escludendolo per l'altro. Il tribunale aveva poi rigettato l'opposizione dell'istante avverso tale parziale ammissione. In cassazione erano stati proposti quattro motivi di ricorso contro il decreto del tribunale, ma prima della decisione la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso; la procedura ha accettato la rinuncia. Parallelamente era già stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti con una cessionaria del credito, a seguito di analoga rinuncia e accettazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata dal difensore munito di apposito mandato e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se il giudizio è già stato dichiarato estinto parzialmente nei confronti di alcuni litisconsorti o parti processuali, la rinuncia successiva rispetto al rapporto residuo consente di dichiarare l'estinzione anche per la parte ancora pendente.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò sia coerente con la disciplina applicata nel provvedimento.
  • La pronuncia non affronta il merito dei motivi di ricorso quando l'estinzione interviene prima della decisione sulle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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