Cassazione Civile, Ordinanza n. 23633/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente principale e dell'accettazione della controparte, rilevando che ricorrevano le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione anche per il rapporto processuale residuo dopo la precedente estinzione parziale. Non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. La decisione si conclude dunque con l'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, proposta da un istituto finanziario per due crediti derivanti da finanziamenti. Il commissario della procedura aveva ammesso il credito solo in parte, limitando il privilegio ipotecario richiesto per un finanziamento ed escludendolo per l'altro. Il tribunale aveva poi rigettato l'opposizione dell'istante avverso tale parziale ammissione. In cassazione erano stati proposti quattro motivi di ricorso contro il decreto del tribunale, ma prima della decisione la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso; la procedura ha accettato la rinuncia. Parallelamente era già stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti con una cessionaria del credito, a seguito di analoga rinuncia e accettazione.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata dal difensore munito di apposito mandato e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se il giudizio è già stato dichiarato estinto parzialmente nei confronti di alcuni litisconsorti o parti processuali, la rinuncia successiva rispetto al rapporto residuo consente di dichiarare l'estinzione anche per la parte ancora pendente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò sia coerente con la disciplina applicata nel provvedimento.
- La pronuncia non affronta il merito dei motivi di ricorso quando l'estinzione interviene prima della decisione sulle censure proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →