Cassazione Penale, Sentenza n. 36076/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Matera (obbligo di presentazione in questura per cinque anni). Deduceva: (1) violazione di legge e erronea attribuzione della condotta di violenza e mancanza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento; (2) vizio della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: è pervenuto il 19/05/2025 mentre il termine di impugnazione di quindici giorni decorrente dalla notificazione del 21/03/2025 era già scaduto. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e non riscontrandosi assenza di colpa nella tardività, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, rilevando altresì l'assenza di circostanze che giustificassero la tardività (assenza di 'assenza di colpa').
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Sent. n. 186 del 13/06/2000
La sentenza è richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per tardività comporta, se non sussiste responsabilità giustificata per il ritardo, l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Verificare con rigore i termini processuali: le impugnazioni devono essere depositate entro il termine previsto (qui indicato in 15 giorni dalla notificazione); il mancato rispetto del termine comporta tipicamente inammissibilità.
- Conservare e produrre prova certa della data di notificazione e del deposito dell'impugnazione per difendersi da contestazioni di tardività.
- Se il ricorso è tardivo, valutare immediatamente la possibilità di chiedere riammissione o di dimostrare giustificato motivo/assenza di colpa per il ritardo; in mancanza, si rischiano condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
- Nelle impugnazioni che censurano l'attribuzione della condotta o la valutazione della pericolosità, concentrare le critiche su vizi di diritto o su palese illogicità o mancanza di motivazione, documentando fattualmente e giuridicamente le lacune dell'ordinanza impugnata.
- Quando si contesta un provvedimento amministrativo del Questore (es. obbligo di presentazione), valutare anche i rimedi amministrativi/giurisdizionali immediati e i relativi termini specifici oltre alla cassazione, per non pregiudicare la tutela.
- Essere consapevoli delle conseguenze economiche dell'inammissibilità: oltre alla perdita del merito dell'impugnazione, possono essere disposte le spese e una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36268/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36278/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36063/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →