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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10899/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione di lottizzazione stipulata tra un Comune e un consorzio edilizio costituito dai proprietari dei suoli di un comparto urbanistico. La società proprietaria aveva ceduto aree destinate a edilizia agevolata e sovvenzionata ed aveva anticipato le spese per opere di urbanizzazione primaria, con previsione di rimborso a carico del Comune. Dopo l’ultimazione e il collaudo delle opere e dopo aver revocato la procura conferita al consorzio, la società chiedeva il pagamento diretto dal Comune delle somme dovute e, non ottenendolo, otteneva decreto ingiuntivo. Il Comune proponeva opposizione sostenendo che i rapporti economici derivanti dalla convenzione dovessero intercorrere solo con il consorzio, quale unico soggetto legittimato a ricevere i pagamenti. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a quattro motivi, ma dalla sentenza non emerge il contenuto specifico dei motivi, perché la Corte definisce il giudizio assorbita ogni illustrazione del merito per improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata il 15 dicembre 2023, ma non aveva depositato la relata di notificazione o il messaggio PEC; la notifica del ricorso risultava comunque avvenuta il 9 febbraio 2024, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (14 novembre 2023).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto assorbita ogni disamina dei motivi perché, essendo stata allegata dalla stessa ricorrente la notificazione della sentenza impugnata, sorgeva l’onere di depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione o, in caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo. Tale onere non è stato assolto e la ricorrente non poteva rimediare con la memoria successiva, né poteva invocare la mancata produzione della relata da parte del controricorrente. Inoltre, la prova di resistenza ha dato esito negativo perché il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato დამატivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Per la procedibilità del ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine previsto dalla norma; il mancato deposito comporta improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza è stata notificata, decorre il termine breve per impugnare; il ricorrente deve quindi rispettare il relativo termine e dimostrarne l’osservanza attraverso la documentazione richiesta.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo per l’impugnazione; la Corte richiama tale regola in contrapposizione al termine breve.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione della relata di notificazione può avvenire nei modi consentiti dalla norma, ma deve comunque intervenire nei termini utili alla procedibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte utilizza la procedura di definizione accelerata e ribadisce che la decisione di improcedibilità prevale sull’esame del merito e dei motivi di ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria non può essere usata per correggere dichiarazioni processuali già rese nel ricorso, né per introdurre rimedi a preclusioni già maturate.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata nei termini previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 34, comma 1, DM 44/2011

    Per le notificazioni telematiche rileva il rispetto delle specifiche tecniche sui documenti informatici allegati.

  • art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, DM 44/2011

    In caso di notificazione via PEC, il messaggio deve essere depositato nel formato informatico previsto (.eml o .msg) insieme agli allegati.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica o, se la notifica è avvenuta via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione nei formati tecnici richiesti.
  • La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza inserita nel ricorso ha natura di fatto processuale e non può essere successivamente corretta con la memoria, poiché gli atti processuali di parte non sono emendabili dopo la maturazione delle preclusioni.
  • Ai fini della procedibilità, se dagli atti risulta che la sentenza è stata notificata e il ricorso è stato proposto oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione, il ricorso è improcedibile per mancato deposito della documentazione richiesta.
  • La mancata produzione della relata da parte del controricorrente non sana l’omesso deposito del ricorrente, perché il resistente non ha interesse a depositare documentazione che avvalori la pretesa di notifica avversaria.
  • Il controllo sulla procedibilità precede l’esame di qualunque motivo di ricorso e, ove manchi il presupposto documentale richiesto, il giudizio si chiude senza scrutinio del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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