Sentenza n. 4433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma in parte qua della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 21917 del 4 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto parzialmente il ricorso contro gli esiti dello scrutinio per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, ordinando la rinnovazione dello scrutinio e respingendo allo stato la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto, allo stato, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance. Ha dedotto che il risarcimento non avrebbe dovuto essere subordinato all'esito favorevole della rinnovazione dello scrutinio, invocando anche il danno pensionistico e il danno da ritardata costituzione del rapporto di lavoro. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno biologico-esistenziale. La controversia traeva origine dall'annullamento, disposto con precedente sentenza del Consiglio di Stato, degli atti relativi alla mancata promozione, per insufficiente motivazione della valutazione comparativa riferita alla Categoria III dello scrutinio. Il TAR aveva quindi ordinato all'amministrazione una rinnovazione ora per allora dello scrutinio, con specifiche prescrizioni conformative, e aveva ritenuto non accoglibile allo stato la domanda risarcitoria, rimettendo ogni valutazione sul ristoro per equivalente all'esito del nuovo scrutinio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha confermato la correttezza della decisione del TAR di non accogliere, allo stato, la domanda risarcitoria, poiché era stata ordinata la rinnovazione dello scrutinio, attività caratterizzata da discrezionalità tecnica. Secondo il giudice, l'esito della rinnovazione è decisivo: se l'interessato sarà collocato in posizione utile, potrà eventualmente chiedere il risarcimento integrale; se sarà collocato in posizione non utile, non sussisterà, salvo ulteriori impugnazioni, un danno risarcibile. La domanda di risarcimento per perdita di chance non poteva essere utilmente proposta senza impugnare anche il capo della sentenza che aveva disposto la rinnovazione dello scrutinio e fissato le relative prescrizioni; su tale capo si era formato il giudicato. La mancata esecuzione della sentenza di primo grado, ove sussistente, avrebbe dovuto essere fatta valere con giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR e non costituiva oggetto dell'appello. È stata inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno biologico-esistenziale per insufficiente prova: l'illegittimità degli scrutini e la mera possibilità di conseguire la promozione non dimostrano, di per sé, un danno qualificato. Spese compensate.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della controversia quando l'appello è manifestamente infondato.
Rileva quale disciplina generale dell'azione risarcitoria amministrativa; la decisione esclude il risarcimento allo stato perché il danno e il nesso con la lesione non sono ancora determinabili prima dell'esito della rinnovazione dello scrutinio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando l'annullamento di una valutazione comparativa impone la rinnovazione dell'esercizio amministrativo, la domanda risarcitoria non può essere definita in via anticipata se l'esito della rinnovazione è ancora idoneo a determinare l'effettiva spettanza del bene della vita e la concreta esistenza del danno.
- In presenza di una rinnovazione dello scrutinio disposta dal giudice, l'interessato può conseguire il risarcimento integrale soltanto se il nuovo procedimento lo colloca in posizione utile e accerta quindi la spettanza del bene della vita; in caso contrario, salvo ulteriori impugnazioni, non sussiste il danno risarcibile prospettato in relazione alla mancata promozione.
- La domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chance non può essere utilizzata per eludere il giudicato formatosi sul capo della sentenza che ha disposto la rinnovazione dell'attività amministrativa e ne ha fissato le prescrizioni conformative, quando tale capo non sia stato specificamente impugnato.
- La mancata esecuzione della sentenza amministrativa non costituisce oggetto del giudizio di merito sull'azione risarcitoria quando l'ordinamento appronta lo specifico rimedio del giudizio di ottemperanza.
- Il danno biologico-esistenziale non è dimostrato dalla sola illegittimità degli atti amministrativi o dalla mera possibilità di conseguire una progressione di carriera; occorre una prova sufficiente dell'effettiva lesione e del danno qualificato.
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