Cassazione Civile, Sentenza n. 33780/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del declassamento doganale di partita di olio importata come "olio extravergine di oliva" a seguito di esito negativo del panel test (analisi organolettica) eseguito da laboratori dell'Agenzia e confermato da due controanalisi; ricorrente deduce vizi di procedura nelle analisi (mancata consegna dei verbali, mancata calibrazione periodica del panel, difetti nella conservazione dei campioni), la rilevanza di analisi organolettiche preventive e private e la sussistenza di affidamento incolpevole/buona fede per ottenere l'esclusione o il rimborso dei dazi nella procedura di perfezionamento attivo per identità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo il Reg. CEE n. 2568/1991 e l'Allegato XII, la verifica organolettica (panel test) segue una procedura tipizzata che, se rispettata, attribuisce pieno rilievo alle risultanze anche se fondate su valutazione sensoriale; le analisi commissionate dalla parte e svolte al di fuori dello schema procedurale comunitario non sono idonee a sovvertire il risultato delle analisi ufficiali e delle controanalisi previste dalla normativa. Sono state dichiarate infondate le censure sulla mancanza di verbali, sulla calibrazione del panel e sulla conservazione dei campioni nei termini dedotti, nonché sull'eccezione di buona fede (art. 119/120 CDU) perché non configurabile un errore delle autorità competenti né era stato dedotto un errore nelle analisi preventive. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991
art. 1; art. 2, par. 2; Allegato XII; punto 7.1
Disciplina una procedura tipizzata per la verifica organolettica tramite panel riconosciuti; se la procedura è osservata le risultanze (anche dopo le controanalisi) vincono rispetto ad analisi effettuate al di fuori del procedimento previsto; la formazione della prova non è una presunzione assoluta ma è vincolata ai parametri procedurali e sindacabile nei limiti normativi.
Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
art. 116; art. 119; art. 120
Stabilisce le ipotesi di rimborso/sgravio per errori o casi di equità; la deroga per 'buona fede' richiede errore delle autorità competenti che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore e prova che l'operatore ha agito in buona fede; in mancanza di errore dell'autorità o della sua dimostrazione, la deroga non si applica.
Regolamento (CE) n. 796/2002
Ha introdotto il metodo del panel e la procedura di arbitrato/controanalisi, rafforzando l'affidabilità del panel test come metodo disciplinato a livello comunitario.
D.l. n. 83/2012 (conv. l. 134/2012), art. 43 comma 1-ter.5
Prevede elementi formali del verbale per la validità delle prove organolettiche a tutela del 'Made in Italy'; la Corte ha rilevato che il Reg. UE non impone la consegna automatica del rendiconto alla parte e che la mancata consegna non determina automaticamente nullità quando la procedura comunitaria è stata rispettata; la parte può richiedere copia del rendiconto.
DM 28.2.2012 n. 1334 (MIPAAF)
Riconoscimento dei comitati di assaggio a livello nazionale: il giudice ha rilevato che i panel in questione erano riconosciuti e operavano conformemente alle norme (anche con accreditamento), quindi idonei a svolgere il panel test.
Norme ISO (EN ISO 5555; EN ISO 661; UNI EN ISO/IEC 17025)
Norme tecniche su prelievo, preparazione e requisiti di laboratorio: la Corte ha considerato che i termini e le raccomandazioni (es. invio entro quinto giorno lavorativo, conservazione a basse temperature) non sono sempre perentori con sanzione automatica e devono essere valutati nei fatti; la mancata osservanza non implica automaticamente invalidità delle analisi se adeguatamente giustificata.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) e art. 204 C.d.C.
artt. 114 e ss.; art. 204 C.D.C.
Normativa sul regime di perfezionamento attivo per identità: presuppone l'identità qualitativa del prodotto importato e riesportato; il declassamento (diversa qualità) determina l'obbligazione doganale a carico dell'operatore.
Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 852/2004
Principi generali di autocontrollo e sicurezza alimentare: non derogano alla procedura comunitaria prevista per la classificazione organolettica e non consentono alle analisi private di prevalere sulle procedure ufficiali previste dal Reg. 2568/1991.
Massime di principio
- Quando la normativa UE (Reg. 2568/1991 e Allegato XII) disciplina una procedura rigorosa per il panel test, i risultati ottenuti nell'ambito di quella procedura (incluse le controanalisi previste) hanno rilievo decisivo e non possono essere facilmente sovvertiti da analisi private effettuate al di fuori dello schema procedurale.
- Il ricorrente che intenda contestare il risultato del panel test deve utilizzare gli strumenti procedurali previsti (richiesta di controanalisi, partecipazione nel contraddittorio, contestazione formale dei verbali/resa disponibili) e non può limitarsi a produrre analisi preventive o commissionate privatamente.
- Per invocare l'esimente della buona fede o ottenere sgravio/rimborso ai sensi del Codice Doganale dell'Unione è necessario provare un errore delle autorità competenti (non un errore di soggetti privati o analisi commissionate dall'operatore) e che tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore.
- Le prescrizioni tecniche su prelievo e conservazione dei campioni (ISO) e le raccomandazioni di calibrazione del panel sono rilevanti ma la loro inosservanza non produce automaticamente nullità della prova; occorre valutare caso per caso se il vizio abbia inciso sul risultato.
- Per difendersi efficacemente, l'operatore dovrebbe: 1) chiedere formalmente copia dei verbali e del rendiconto del panel; 2) partecipare alle controanalisi previste dalla normativa e nominare propri esperti; 3) documentare tempestivamente eventuali anomalie nella conservazione/prelievo; 4) segnalare tempestivamente, e in modo motivato, presunti errori delle autorità competenti per poter invocare rimedi di legge.
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