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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41428/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 aprile 2025. L'unico motivo deduceva formalmente un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell'espulsione dello straniero dallo Stato. Tuttavia, dal testo emerge che la censura era formulata in modo del tutto generico e aspecifico: non veniva chiarito se la motivazione impugnata fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, né venivano indicati concreti elementi di fatto o di diritto idonei a confrontarsi criticamente con la decisione. La Corte rileva inoltre che la difesa aveva valorizzato in senso ostativo il dato oggettivo della violazione del divieto di rientro nello Stato senza specifica autorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico privo di specificità e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, perché limitato a una contestazione apodittica dell'esito della Corte d'appello sulla richiesta di sostituzione della pena con l'espulsione dello straniero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La deduzione del vizio di motivazione deve indicare in modo specifico quale sia il deficit logico-argomentativo della decisione impugnata; non basta una censura generica o meramente assertiva.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione dedotto per vizio di motivazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico, senza precisare se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • È necessario che il ricorso si confronti effettivamente con la decisione impugnata, indicando elementi specifici di fatto o di diritto idonei a confutarne la ratio decidendi.
  • La contestazione apodittica dell'errore del giudice di merito, priva di critica argomentata, non integra un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
  • Quando il giudice di merito neghi una misura sostitutiva fondata sull'espulsione dello straniero, il ricorso che non si misuri con il dato ostativo valorizzato nella motivazione non supera il vaglio di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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