Cassazione Penale, Ordinanza n. 24956/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato specificamente contestato, né una modifica della statuizione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva un unico motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare si contestava la determinazione della pena, inclusi la pena base e gli aumenti/diminuzioni connessi alle circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha rilevato che la doglianza non era scrutinabile in sede di legittimità e che, comunque, era manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata richiamava in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della sanzione.
La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena va esercitata tenendo conto degli elementi indicati dalla norma.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresi la pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una censura meramente rivolta a sollecitare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di violazione dei criteri legali o di motivazione mancante, illogica o apparente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
Come è indicizzato
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