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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (artt. 110 c.p., 216 n.2 R.D. n.267/1942, 223 R.D. n.267/1942), deducendo errore di diritto nella valutazione dell'elemento soggettivo: la corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, nella forma dell'omessa tenuta o della sottrazione delle scritture, è richiesto il dolo specifico (intento di arrecare pregiudizio ai creditori); in alternativa chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può configurare la bancarotta fraudolenta documentale solo se provato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la mera impossibilità del curatore di ricostruire i fatti e l'irreperibilità dell'amministratore non sono stati adeguatamente corredati da ulteriori indici (es. sproporzione passivo/attivo, distrazione di beni, rilevanti disponibilità sottratte) che dimostrassero la volontà di occultare l'attivo o trarre indebito profitto. Per queste ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: indica che il fatto è stato contestato nella forma di partecipazione dell'imputata come amministratrice.

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue due profili: la sottrazione/omessa tenuta delle scritture (prima ipotesi) che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la fraudolenta tenuta o alterazione delle scritture (seconda ipotesi) che può richiedere il dolo generico di fraudolenza.

  • art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Prevede la fattispecie di bancarotta semplice documentale; la Corte indica che la mera omissione della contabilità, in assenza di prove del dolo specifico, può essere più correttamente inquadrata in questa fattispecie meno grave.

  • art. 223 R.D. n. 267/1942

    Citato nel titolo di reato; richiamato come parte della normativa fallimentare pertinente alla fattispecie contestata (norme sul trattamento delle scritture e responsabilità connesse al fallimento).

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale solo se è provato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; senza tali indizi la fattispecie va considerata come bancarotta semplice documentale.
  • Per dimostrare il dolo specifico è necessario fornire elementi indiziari concreti e articolati: sproporzione tra passivo e inesistenza di attivo, esistenza di risorse rese inaccessibili agli organi fallimentari, distrazione di beni, irreperibilità accompagnata da altri indici di occultamento, o prove di accaparramento di risorse economiche sottratte alla massa.
  • La semplice difficoltà del curatore nel ricostruire la contabilità o il comportamento dilatorio dell'amministratore non sono di per sé sufficienti a dimostrare il dolo specifico; la motivazione giudiziale deve esplicitare e collegare gli indici probatori alla volontà di recare pregiudizio ai creditori.
  • In presenza di dubbi sulla sussistenza del dolo specifico il giudice deve valutare se procedere alla riqualificazione in bancarotta semplice documentale, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie meno grave.
  • Le decisioni di merito devono essere dettagliate nella ricostruzione degli indici di fraudolenza: la mancanza di tale approfondimento può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione e il rinvio per nuovo esame.

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