Cassazione Penale, Sentenza n. 31114/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato nulla la sentenza del Tribunale di Genova (17/11/2021) la quale aveva dichiarato estinto il reato procedibile a querela, disponendo altresì la consegna della somma offerta a titolo di risarcimento alla persona offesa. La Corte territoriale ritenne la nullità ai sensi dell'art. 604, comma 6, c.p.p., perché il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato con sentenza emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, mentre, secondo la Corte d'Appello, tale pronuncia sarebbe consentita solo con sentenza predibattimentale. I ricorrenti deducono violazioni di norme processuali (tra cui artt. 604 n.6, 554-bis, 554-quater c.p.p.) e questioni di diritto sostanziale (art. 124 c.p.), oltre a vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che agli atti è stata acquisita una remissione di querela valida e la relativa accettazione da parte degli imputati; perciò il reato procedibile a querela è estinto. Non sussistono elementi che impongano la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata viene quindi annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese processuali sono poste a carico del querelante, non essendo intervenuto diverso accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 604, comma 6, cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva invocato questa norma per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado; la Cassazione valuta l'annullamento in considerazione dell'estinzione del reato, ritenendo prevalente l'effetto estintivo della remissione di querela sugli effetti impugnati.
Richiamato nelle valutazioni sulla declaratoria di estinzione: la Corte territoriale aveva ritenuto che la dichiarazione d'estinzione fosse stata resa in forma impropria; la Cassazione, però, rileva l'effetto estintivo della remissione validamente acquisita, che impedisce la prosecuzione del processo.
Citato dai ricorrenti tra i motivi; la Corte non ritiene che eventuali vizi procedurali segnalati pregiudichino l'effetto estintivo della remissione di querela validamente effettuata e accettata.
Richiamato nei motivi di cassazione in relazione a questioni processuali: la Corte non ritiene che le doglianze procedurali indicate ostino all'annullamento senza rinvio determinato dall'estinzione del reato.
art. 554-quater, commi 2 e 6, cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per questioni di irregolarità processuale; la Corte, però, conclude che la remissione di querela acquisita rende superflue le valutazioni che avrebbero avuto rilievo se il reato non fosse estinto.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a profili di legittimità sostanziale; la Corte non ritiene necessario pronunciarsi sul merito della responsabilità penale una volta accertata l'estinzione del reato per remissione di querela.
La Corte osserva che non emergono elementi per pronunciare un proscioglimento ai sensi di questa norma, perché la remissione di querela ha già estinto il reato.
remissione di querela
La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato procedibile a querela; una volta verificata la sua ritualità, il giudice deve dichiarare l'estinzione e può annullare senza rinvio le decisioni regressivamente impugnate.
Massime di principio
- Se nel corso del processo è acquisita una remissione di querela valida e accettata dagli imputati, il reato procedibile a querela si estingue e il giudice deve dichiarare l'estinzione; ciò può rendere irrilevanti questioni procedurali sollevate sull'iter processuale.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le sentenze impugnate per mancanza dell'oggetto del giudizio, evitando di esaminare il merito della responsabilità penale.
- Le doglianze procedurali relative alla forma o al momento della pronuncia sull'estinzione (es. predibattimentale vs. post-istruttoria) possono essere ininfluenti se è provata la validità della remissione di querela; il controllo si concentra sulla ritualità della remissione.
- Le spese processuali, in assenza di diverso accordo fra le parti, possono essere poste a carico del querelante quando la remissione estingue il reato e determina l'annullamento delle decisioni sfavorevoli agli imputati.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare prioritariamente la validità formale e sostanziale della remissione di querela (sussistenza, volontà del querelante, accettazione degli imputati) prima di approfondire altri profili di diritto o di merito.
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