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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29890/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria, sostenendo l'inutilizzabilità di quanto dichiarato in assenza di difensore e degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. Il difensore ha inoltre depositato una memoria, ma oltre il termine previsto nel giudizio camerale di legittimità, sicché non è stata considerata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria erano spontanee e, secondo la giurisprudenza richiamata, utilizzabili anche nel rito abbreviato se rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo in sede di legittimità, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua. Ha inoltre considerato tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, se liberamente rese e senza coercizione o sollecitazione, sono utilizzabili nella fase procedimentale e nel rito abbreviato anche in assenza di difensore e degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p.

  • art. 64 c.p.p.

    L'assenza degli avvisi previsti dalla norma non esclude, nel caso delle dichiarazioni spontanee liberamente rese, l'utilizzabilità delle stesse, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami gli elementi decisivi o rilevanti.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel giudizio camerale di legittimità devono essere rispettati i termini per il deposito della memoria; la memoria tardiva non è valutabile.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nel procedimento e nel rito abbreviato quando risulti in modo chiaro che siano state rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione, anche se mancano il difensore e gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri a sostituire la valutazione di merito sulla dosimetria della pena, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Nel giudizio camerale di cassazione, la memoria depositata oltre il termine stabilito dall'art. 611 c.p.p. è tardiva e non può essere presa in considerazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, per limiti del sindacato di legittimità o per tardività delle deduzioni difensive, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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