Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un’ingiunzione fiscale, emessa per il pagamento di spese processuali liquidate in una precedente sentenza amministrativa, ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione della società concessionaria a utilizzare lo strumento dell’ingiunzione fiscale, la nullità o inesistenza della notificazione e vizi formali dell’atto. Il giudice di pace ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’ha dichiarata tardiva, ritenendo decorso il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario. Con il ricorso per cassazione è stata censurata la violazione dell’art. 149 c.p.c., sostenendosi che, per il notificante, la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e che quindi il termine per proporre l’opposizione andava calcolato da tale data, risultante dal timbro UNEP, con conseguente tempestività del gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il solo motivo dedotto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di tardività dell’opposizione, rilevando che il giudice di merito ha erroneamente fatto decorrere il termine ex art. 617 c.p.c. dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario, invece che dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per il notificante. Ha quindi rinviato al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in diversa persona, affinché esamini l’opposizione sotto ogni altro profilo di rito e, se del caso, nel merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Per il notificante, la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; non rileva, ai fini del termine per impugnare, la successiva data di ricezione da parte del destinatario.
Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla notificazione dell’atto, da computarsi secondo la regola di perfezionamento soggettivo della notifica per il notificante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’erronea individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine integra violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di accoglimento del ricorso non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato solo per il calcolo dell’eventuale ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, quando la notificazione è eseguita tramite ufficiale giudiziario, occorre distinguere il perfezionamento della notifica per il notificante da quello per il destinatario: per il notificante rileva la consegna dell’atto all’UNEP/ufficiale giudiziario.
- La tardività dell’impugnazione non può essere dichiarata facendo decorrere il termine dalla sola data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, se il regime applicabile prevede la scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza deve essere valutato in modo funzionale e non formalistico: è sufficiente che il ricorso consenta alla Corte di comprendere e controllare la doglianza sulla base degli elementi in esso indicati.
- L’erronea qualificazione o applicazione del regime della notificazione che conduca a dichiarare tardivo un atto tempestivamente proposto integra violazione di legge e giustifica la cassazione con rinvio.
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