Cassazione Penale, Sentenza n. 14894/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si contestava l'ordinanza del Tribunale monocratico del 21/09/2022 per "ingiustificata regressione del procedimento": il Tribunale, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., aveva ritenuto che il fatto emerso in dibattimento fosse diverso rispetto alla contestazione di rapina impropria, sostenendo che non vi fosse stato un impossessamento del telefono (rapina impropria), ma una consegna volontaria seguita da mancata restituzione e da violenza esercitata dall'imputato solo per darsi alla fuga. Il Procuratore ritenne tale qualificazione come basata su un elemento marginale e irrilevante rispetto alla fattispecie contestata, con conseguente stasi processuale e impossibilità di modificare l'imputazione secondo quanto emerso in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato: dal racconto della persona offesa emerge una differenza solo parziale con riguardo all'impossessamento del cellulare. La Corte ha ricordato che il mutamento del fatto rilevante ai fini di una regressione richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa. Nel caso di specie non sussisteva tale trasformazione radicale, la difesa conosceva gli elementi del fatto e il giudice avrebbe potuto riqualificare la fattispecie in dibattimento per la diversa qualificazione dell'interversione del possesso. Pur osservando che la qualificazione del Tribunale non era corretta, la Corte ha ritenuto che l'atto non fosse abnorme né idoneo a determinare una stasi processuale irreparabile che giustificasse la cassazione. Ha richiamato giurisprudenza consolidata sul tema e ha quindi rigettato il ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata per il potere del giudice di dichiarare la diversità del fatto a seguito del dibattimento. La Corte valuta che l'applicazione della norma richiede una differenza del fatto sui suoi elementi essenziali per giustificare la regressione del procedimento.
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli (giurisprudenza)
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01
Richiamata per il principio secondo cui il mutamento del fatto rilevante deve essere radicale e incidere sugli elementi essenziali tali da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni (giurisprudenza)
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni; Rv. 243590-01
Utilizzata per sostenere che atti difformi dal sistema non necessariamente determinano effetti tali da pregiudicare lo sviluppo del processo.
Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello (giurisprudenza)
Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290-01
Richiamata come riferimento sulla valutazione dell'abnormità dell'atto impugnato e sulla sua rilevanza rispetto alla prosecuzione del processo.
Massime di principio
- La "diversità del fatto" ai sensi dell'art. 521 c.p.p. rileva solo se la trasformazione riguarda gli elementi essenziali della fattispecie tale da generare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio concreto alla difesa.
- Differenze meramente parziali o accessorie nella dinamica (es. consegna volontaria poi mancata restituzione vs immediato impossessamento) non giustificano automaticamente la regressione del procedimento né la cassazione del provvedimento che l'ha disposta.
- Per ottenere successo in sede di cassazione è necessario dimostrare che la qualificazione del fatto ha prodotto un pregiudizio difensivo effettivo e irreversibile, non semplici errori di qualificazione correggibili nel prosieguo o con una riqualificazione.
- La difesa dovrebbe essere considerata nella sua effettiva conoscenza degli elementi di fatto: se tutti gli elementi erano noti e la difesa poteva effettuare strategie processuali adeguate, la mutazione formale dell'imputazione ha minore rilevanza.
- Un provvedimento giudiziario che sbagli nella qualificazione giuridica del fatto non è di per sé "abnorme" se i suoi effetti non compromettono concretamente la prosecuzione del processo.
- Per evitare problemi processuali, il pubblico ministero e le parti devono segnalare tempestivamente, anche in dibattimento, la necessità di riqualificare il fatto in base agli elementi emersi, chiedendo al giudice la correzione e l'eventuale prosecuzione secondo la norma procedurale corretta.
- In casi analoghi, la strategia vincente per il ricorrente è dimostrare la radicalità della divergente descrizione del fatto e il concreto pregiudizio alla difesa, mentre per il resistente è efficace mostrare la conoscibilità degli elementi e la possibilità di riqualificazione senza pregiudizio.
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