Cassazione Civile, Ordinanza n. 18085/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo condannato la controparte alle spese della fase di legittimità, non aveva regolato le spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. iniziato dinanzi alla corte d'appello per la sospensione dell'esecuzione. La richiedente ha sostenuto di aver chiesto tempestivamente la liquidazione anche di tali spese con istanza depositata nel corso del giudizio e ribadita nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La controparte ha resistito eccependo l'omessa integrazione del contraddittorio e l'inammissibilità dell'istanza per mancata notifica del ricorso per correzione. La Corte ha tuttavia ritenuto che l'omesso regolamento delle spese del subprocedimento non sia emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, ma solo mediante impugnazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che l'omessa liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. integra una questione non correggibile con la procedura ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., poiché il mancato regolamento delle spese processuali, anche se non affrontato né nel dispositivo né nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali e che il relativo procedimento non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base del subprocedimento di sospensione la cui regolazione delle spese si assumeva omessa.
Indicata come sede in cui la parte aveva reiterato l'istanza di liquidazione delle spese del subprocedimento.
La procedura di correzione degli errori materiali è ritenuta inidonea a emendare l'omesso regolamento delle spese processuali.
Richiamato insieme agli artt. 287 e ss. come disciplina del procedimento di correzione, nel quale non si possono liquidare le spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione di errori materiali, perché non soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- L'omesso regolamento delle spese processuali contenuto in una decisione, anche quando non emerga né nel dispositivo né nella motivazione, non integra un mero errore materiale correggibile con il procedimento di correzione, ma deve essere fatto valere con l'impugnazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere utilizzato per ottenere una statuizione sulle spese processuali, poiché tale pronuncia esula dai limiti dell'istituto.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato e non si applica, pertanto, il raddoppio del contributo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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