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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34340/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione in cui, dopo un primo decreto della Corte d'appello di Perugia, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione perché, nel calcolare la rilevanza economica della vicenda presupposta, doveva tenersi conto anche del credito per interessi, accessorio a quello principale. Il giudice di rinvio ha quindi rideterminato l'indennizzo in misura maggiore, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ma ha compensato integralmente le spese della fase di rinvio e non ha statuito sulle spese della precedente fase di merito, definita con il decreto poi cassato. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto liquidare anche le spese della fase precedente e non poteva compensare quelle del rinvio solo per la mancata opposizione del Ministero alla domanda, permanendo comunque la soccombenza della parte resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso: ha affermato che il giudice del rinvio aveva omesso di provvedere sulle spese del precedente giudizio di merito, ormai travolto dalla cassazione, e che la compensazione delle spese della fase di rinvio non era giustificata dalla sola mancata opposizione del Ministero alla domanda, perché l'art. 92 c.p.c. non consente la compensazione in assenza dei presupposti di legge. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non è consentita solo perché la controparte non si oppone alla domanda, se permane la soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve provvedere anche sulle spese della fase di merito definita dal provvedimento cassato, poiché la cassazione travolge il capo sulle spese della decisione annullata.
  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta per il solo fatto che la parte soccombente non abbia contrastato la domanda; occorre comunque verificare la soccombenza e la ricorrenza dei presupposti legali per derogare alla regola di cui all'art. 91 c.p.c.
  • In sede di rinvio, l'omessa regolazione delle spese della fase precedente e una compensazione non conforme ai limiti di legge integrano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e comportano cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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