Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., relativa al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo un motivo attinente alla pena inflitta. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché non consentito dalla legge nel giudizio di legittimità avverso la decisione di patteggiamento, nei limiti in cui viene censurato il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
indicato come delitto oggetto della sentenza impugnata
il ricorso riguarda una sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale il motivo sulla pena è ritenuto non consentito dalla legge
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito dedurre in cassazione motivi che investano il solo trattamento sanzionatorio, quando il vizio prospettato non rientra tra quelli ammessi dall'ordinamento.
- Quando il motivo di ricorso è estraneo ai limiti legali del controllo di legittimità sulla decisione di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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