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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due cittadini stranieri, proprietari di un motopeschereccio di altura e di tre imbarcazioni di appoggio, erano stati fermati vicino a Lampedusa dalla Guardia Costiera italiana; le imbarcazioni erano state sequestrate e affidate in custodia. Il conducente del motopeschereccio era stato rinviato a giudizio per immigrazione clandestina, condannato in primo grado e poi assolto in appello. Alla restituzione dei mezzi, questi risultavano gravemente danneggiati: le barche di appoggio erano state rubate, mancavano componenti e motori, lo scafo del motopeschereccio era stato danneggiato da incuria nella custodia. Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni alle amministrazioni ritenute competenti per la custodia. I giudici di merito avevano però qualificato l'azione come domanda di risarcimento per ingiusta accusa/ingiusto processo, ritenendo la domanda proposta tardivamente o comunque soggetta alla disciplina della responsabilità per attività giudiziaria. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., sostenendo che sin dall'atto introduttivo la domanda era chiaramente diretta al risarcimento per il danneggiamento e i furti subiti dai beni sequestrati per negligente custodia, e che la precisazione resa nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non integrava mutatio libelli ma mera specificazione. Con il terzo motivo, assorbito, hanno richiamato la disciplina sulla custodia delle cose pertinenti al reato e la responsabilità dello Stato.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito. Ha affermato che l'atto introduttivo, letto nel suo tenore letterale e nella sua causa petendi sostanziale, mirava al risarcimento dei danni subiti dai beni sequestrati per difetto di custodia, non già per ingiusta accusa o ingiusto processo. Ne consegue che non vi era giudicato ostativo sulla diversa domanda e che la specificazione contenuta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non costituiva mutatio libelli, ma mera precisazione di una domanda già proposta. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito può integrare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché conduce a decidere su una domanda diversa da quella proposta.

  • art. 163 c.p.c.

    La domanda va desunta dal contenuto sostanziale dell'atto introduttivo, non dalle sole formule utilizzate dalla parte.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La precisazione della domanda già proposta non integra mutatio libelli quando non introduce un nuovo petitum o una nuova causa petendi.

  • art. 354 c.p.p.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di custodia delle cose pertinenti al reato, ma il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nella qualificazione della domanda il giudice deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo dal petitum, dalla causa petendi e dalle vicende narrate, senza fermarsi alle espressioni letterali adoperate dalla parte.
  • Se l'atto introduttivo evidenzia in modo univoco una richiesta di risarcimento per danni subiti da beni sequestrati a causa di negligente custodia, la domanda non può essere riqualificata come azione per ingiusta accusa o ingiusto processo solo perché il contesto fattuale trae origine da un procedimento penale.
  • La distinzione tra causa storica del danno e causa petendi giuridica è decisiva: l'evento storico che origina la vicenda non coincide necessariamente con il titolo giuridico della domanda.
  • La precisazione svolta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non determina mutatio libelli quando si limita a chiarire una domanda già contenuta nell'atto introduttivo.
  • L'erronea qualificazione della domanda comporta violazione dell'art. 112 c.p.c., censurabile in cassazione come errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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