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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20251/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il delitto di omicidio volontario, deducendo la nullità dell'ordinanza custodiale per omessa traduzione in una lingua a lui nota ai sensi degli artt. 143 e 292 c.p.p. Sostiene che nei verbali (in particolare nell'interrogatorio del 21/09/2023) risulti la sua scarsa o nulla conoscenza dell'italiano, tanto da rendere necessaria la traduzione dell'atto; il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che egli comprendesse sufficientemente l'italiano, sulla base dei verbali di identificazione e di fermo e del fatto che si era presentato spontaneamente e aveva confessato senza interprete.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta logica e fondata su elementi oggettivi: verbali di identificazione e di elezione di domicilio redatti in italiano e sottoscritti senza riserve, comportamento dell'indagato (vivenza in Italia da anni, presentazione spontanea e confessione senza interprete), e la sola difficoltà linguistica rilevata nel verbale non equivale a totale incapacità. Di conseguenza non è stata dichiarata la nullità degli atti per omessa traduzione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la decisione non determina la remissione in libertà. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Regola l'assistenza e la traduzione per l'imputato straniero: la nomina dell'interprete non è automatica per lo straniero in quanto tale; l'autorità giudiziaria valuta la necessità sulla base di dichiarazioni o elementi che dimostrino l'ignoranza della lingua italiana.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Prevede la traduzione degli atti processuali quando necessaria; la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione integra nullità solo se è provata l'assenza di conoscenza dell'italiano da parte dell'indagato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per Cassazione (in particolare violazione di norme processuali): è stato invocato dal ricorrente per censurare la mancata traduzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti a seguito di decisioni che non determinano la remissione in libertà: la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

  • Sentenza Sezioni Unite n.15069 del 27/10/2023 (richiamata)

    Affermata la nullità dell'ordinanza per omessa traduzione quando sia accertato che l'indagato non conosce la lingua italiana; la Corte qui ha distinto il caso di specie da quella fattispecie perché nel presente caso non è provata l'assenza di conoscenza dell'italiano.

Massime di principio

  • La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte di uno straniero è una valutazione di merito dell'autorità giudiziaria e può essere sindacata in Cassazione solo se mancante di motivazione o contraddittoria.
  • La nomina di un interprete costituisce misura cautelativa/opportuna, ma non automaticamente impone l'obbligo di tradurre ogni provvedimento; la traduzione è necessaria solo se risulta che l'indagato non conosce la lingua italiana.
  • Documenti redatti in italiano e sottoscritti senza riserve (verbali di identificazione, elezione di domicilio, confessione spontanea) costituiscono forte presunzione della sufficiente conoscenza dell'italiano e possono legittimare la mancata traduzione.
  • La dichiarazione o la prova di mere difficoltà linguistiche non equivale necessariamente a totale incapacità di comprendere; occorre valutare la complessiva condotta comunicativa dell'indagato (se ha reso dichiarazioni comprensibili, se ha partecipato agli atti senza interprete, durata della permanenza in Italia, ecc.).
  • Se si vuole contestare l'omessa traduzione con successo occorre provare concretamente l'ignoranza dell'italiano (dichiarazioni consistenti dell'indagato, risposte incomprensibili, necessità effettiva di interprete durante gli atti decisivi).

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