Cassazione Penale, Sentenza n. 29812/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato la recidiva nonostante, secondo il ricorrente, le precedenti condanne fossero estinte e non della stessa indole; 2) in via subordinata, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso quanto al primo motivo ritenendo corretta l'applicazione della recidiva: dal casellario emergono condanne irrevocabili successive che impediscono l'effetto estintivo previsto dall'art. 445 cod. proc. pen. (la giurisprudenza interpreta il requisito della "stessa indole" riferendolo solo alle contravvenzioni, non ai delitti). Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, perché la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta subordinata del ricorrente di far prevalere le attenuanti; ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio su tale punto. Il resto del ricorso è stato rigettato. Decisione del 7 marzo 2023. (Fatto originario: condanna per occultamento di fatture ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 confermata).
Norme richiamate
Norma penale sostanziale contestata: il reato contestato consiste nell'occultamento di fatture per impedire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.
Richiamato con riferimento al principio che l'accertamento di responsabilità diventi irrevocabile; (nota: la sentenza menziona tale richiamo procedurale come limite dell'oggetto del ricorso).
Riguarda l'estinzione degli effetti penali per sentenze di patteggiamento; il ricorrente invocava l'estinzione degli effetti penali derivanti da sentenze rese ai sensi di tale norma.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per l'estinzione degli effetti (cinque anni per delitto, due anni per contravvenzione o per reati della stessa indole). La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'espressione "stessa indole" vale solo per le contravvenzioni e non per i delitti: quindi, per delitti rimane il termine quinquennale e non si applica la restrizione della "stessa indole".
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti ma valuta la legittimità della motivazione: per la recidiva va verificata la cronologia delle condanne irrevocabili e l'eventuale estinzione degli effetti secondo art. 445 c.p.p.; non è sufficiente invocare genericamente l'estinzione senza mostrare che siano rispettati i termini e le condizioni normative.
- Quando precedenti sentenze sono state emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), l'effetto estintivo va valutato in base ai termini temporali previsti dall'art. 445; per delitti il requisito della "stessa indole" non limita l'applicabilità dell'estinzione, per cui è necessario che non siano stati commessi nuovi delitti nel quinquennio.
- Se il giudice di merito applica la recidiva deve comunque pronunciarsi esplicitamente sul bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti: la mancata decisione su istanza subordinata relativa al prevalere delle attenuanti può comportare annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
- In ricorsi per cassazione diretti contro la quantificazione della pena è strategico documentare con il casellario giudiziale le date di irrevocabilità e la natura delle condanne pregresse, e formulare espressamente la richiesta alternativa che il giudice assuma le attenuanti in misura prevalente rispetto alla recidiva.
- La giurisprudenza di legittimità è vincolante rispetto all'interpretazione di termini come "stessa indole": è utile richiamare precedenti consolidati (motivazioni) quando si contesta l'esistenza o l'effetto della recidiva.
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