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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22552/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Del Dotto impugnava la sentenza per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti ai capi F (omessa presentazione della dichiarazione per il 2011, art.5 D.lgs.74/2000) e H (emissione di fatture per operazioni inesistenti, art.8 D.lgs.74/2000), sostenendo che i termini prescrizionali si erano già compiuti anteriormente alla pronuncia di appello. Brigotti deduceva (i) nullità per omessa notifica del decreto di giudizio immediato a un codifensore (notifica effettuata via fax), (ii) mancata risposta a specifiche censure di appello relative a questioni di continuità, assorbimento di reati e contrasto di giudicati, e (iii) motivi aggiunti relativi a prescrizione del capo F e a mancata notifica di rinvii d'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Quanto a Del Dotto, il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato perché, tenendo conto dei dies a quo indicati e dei giorni di sospensione computati (62 giorni e 220 giorni), i termini prescrizionali dei capi F e H sono maturati successivamente alla pronuncia impugnata (termine complessivo maturato rispettivamente l'8 ottobre 2023 per il capo F e l'8 settembre 2023 per il capo H). Per il capo I il termine prescrizionale è risultato maturare l'8 settembre 2024. Quanto a Brigotti, la Corte ha ritenuto infondati i motivi: la notificazione a mezzo fax è modalità ordinaria prevista dagli artt.150 e 148 comma 2-bis c.p.p. e risultava documentata; l'omessa notifica al codifensore integra, se la notifica agli altri difensori e all'imputato è avvenuta, una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta, soggetta a tempestiva eccezione; le censure sul concorso di reati, sul contrasto di giudicati e sulla continuazione sono state esaminate e ritenute prive di fondamento o già rese inattuali dalla declaratoria di estinzione di alcuni capi.

Norme richiamate

  • art.599-bis c.p.p.

    Predisposto il concordato in appello, la Corte d'appello può accogliere la richiesta di concordato e rideterminare la pena; la pronuncia resa in esito al concordato è comunque impugnabile per specifiche doglianze, inclusa l'omessa declaratoria di prescrizione ove matura anteriormente alla pronuncia (giurisprudenza SU).

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.5

    Riguarda l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la sentenza ha utilizzato tale norma per individuare il dies a quo (30 dicembre 2012 per l'anno 2011) ai fini del calcolo della prescrizione.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.8

    L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione dell'ultima fattura; pertanto il dies a quo ai fini prescrizionali è la data di emissione dell'ultima fattura.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.10

    Prevede il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili; qui il reato in relazione al capo G) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

  • art.150 c.p.p.

    Disciplinando le modalità di notificazione con mezzi tecnici, è stato richiamato per legittimare la notificazione via fax come modalità ordinaria in combinato disposto con l'art.148 comma 2-bis.

  • art.148 comma 2-bis c.p.p.

    Consente la notificazione a mezzo mezzi tecnici (fax); la giurisprudenza richiamata sostiene che è sufficiente l'attestazione di invio apposta dal cancelliere e la mancanza di conferma di ricezione costituisce al più mera irregolarità.

  • art.216 l. fallimentare comma 1 n.2

    Riferito alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha chiarito che tale fattispecie e l'illecito previsto dall'art.10 D.lgs.74/2000 possono coesistere poiché hanno oggetti e finalità diverse, dunque non necessariamente assorbimenti l'uno nell'altro.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede individuazione precisa del dies a quo e l'inclusione di eventuali periodi di sospensione: sospensioni per astensione dei difensori o richieste difensive modificano il termine finale.
  • I reati tributari come l'emissione di fatture inesistenti (art.8 D.lgs.74/2000) sono considerati reati istantanei e si consumano al momento di emissione dell'ultima fattura rilevante per il periodo di imposta.
  • La notificazione a mezzo fax, se effettuata in conformità agli artt.150 e 148 c.p.p. e documentata dall'ufficio, è in linea di massima valida; la mancanza di conferma di ricezione può costituire mera irregolarità e non automatica nullità assoluta.
  • L'omessa notifica a un codifensore, quando l'imputato e l'altro difensore siano stati regolarmente notificati, integra una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta, e va eccepita tempestivamente con il primo atto utile.
  • Le questioni di assorbimento o concorso tra fattispecie (es. bancarotta documentale vs occultamento di scritture) vanno valutate sulla base degli oggetti materiali, destinatari del precetto, dolo specifico ed effetto lesivo; la coesistenza è possibile se emergono differenze sostanziali.
  • Nei giudizi conseguenti a concordato in appello la Corte di Cassazione ammette il ricorso per cassazione per omessa declaratoria di prescrizione solo se la prescrizione era già maturata anteriormente alla pronuncia impugnata.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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