Cassazione Penale, Sentenza n. 22552/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Dotto impugnava la sentenza per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti ai capi F (omessa presentazione della dichiarazione per il 2011, art.5 D.lgs.74/2000) e H (emissione di fatture per operazioni inesistenti, art.8 D.lgs.74/2000), sostenendo che i termini prescrizionali si erano già compiuti anteriormente alla pronuncia di appello. Brigotti deduceva (i) nullità per omessa notifica del decreto di giudizio immediato a un codifensore (notifica effettuata via fax), (ii) mancata risposta a specifiche censure di appello relative a questioni di continuità, assorbimento di reati e contrasto di giudicati, e (iii) motivi aggiunti relativi a prescrizione del capo F e a mancata notifica di rinvii d'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Quanto a Del Dotto, il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato perché, tenendo conto dei dies a quo indicati e dei giorni di sospensione computati (62 giorni e 220 giorni), i termini prescrizionali dei capi F e H sono maturati successivamente alla pronuncia impugnata (termine complessivo maturato rispettivamente l'8 ottobre 2023 per il capo F e l'8 settembre 2023 per il capo H). Per il capo I il termine prescrizionale è risultato maturare l'8 settembre 2024. Quanto a Brigotti, la Corte ha ritenuto infondati i motivi: la notificazione a mezzo fax è modalità ordinaria prevista dagli artt.150 e 148 comma 2-bis c.p.p. e risultava documentata; l'omessa notifica al codifensore integra, se la notifica agli altri difensori e all'imputato è avvenuta, una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta, soggetta a tempestiva eccezione; le censure sul concorso di reati, sul contrasto di giudicati e sulla continuazione sono state esaminate e ritenute prive di fondamento o già rese inattuali dalla declaratoria di estinzione di alcuni capi.
Norme richiamate
Predisposto il concordato in appello, la Corte d'appello può accogliere la richiesta di concordato e rideterminare la pena; la pronuncia resa in esito al concordato è comunque impugnabile per specifiche doglianze, inclusa l'omessa declaratoria di prescrizione ove matura anteriormente alla pronuncia (giurisprudenza SU).
D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.5
Riguarda l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la sentenza ha utilizzato tale norma per individuare il dies a quo (30 dicembre 2012 per l'anno 2011) ai fini del calcolo della prescrizione.
D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.8
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione dell'ultima fattura; pertanto il dies a quo ai fini prescrizionali è la data di emissione dell'ultima fattura.
D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art.10
Prevede il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili; qui il reato in relazione al capo G) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.
Disciplinando le modalità di notificazione con mezzi tecnici, è stato richiamato per legittimare la notificazione via fax come modalità ordinaria in combinato disposto con l'art.148 comma 2-bis.
Consente la notificazione a mezzo mezzi tecnici (fax); la giurisprudenza richiamata sostiene che è sufficiente l'attestazione di invio apposta dal cancelliere e la mancanza di conferma di ricezione costituisce al più mera irregolarità.
art.216 l. fallimentare comma 1 n.2
Riferito alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha chiarito che tale fattispecie e l'illecito previsto dall'art.10 D.lgs.74/2000 possono coesistere poiché hanno oggetti e finalità diverse, dunque non necessariamente assorbimenti l'uno nell'altro.
Prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione richiede individuazione precisa del dies a quo e l'inclusione di eventuali periodi di sospensione: sospensioni per astensione dei difensori o richieste difensive modificano il termine finale.
- I reati tributari come l'emissione di fatture inesistenti (art.8 D.lgs.74/2000) sono considerati reati istantanei e si consumano al momento di emissione dell'ultima fattura rilevante per il periodo di imposta.
- La notificazione a mezzo fax, se effettuata in conformità agli artt.150 e 148 c.p.p. e documentata dall'ufficio, è in linea di massima valida; la mancanza di conferma di ricezione può costituire mera irregolarità e non automatica nullità assoluta.
- L'omessa notifica a un codifensore, quando l'imputato e l'altro difensore siano stati regolarmente notificati, integra una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta, e va eccepita tempestivamente con il primo atto utile.
- Le questioni di assorbimento o concorso tra fattispecie (es. bancarotta documentale vs occultamento di scritture) vanno valutate sulla base degli oggetti materiali, destinatari del precetto, dolo specifico ed effetto lesivo; la coesistenza è possibile se emergono differenze sostanziali.
- Nei giudizi conseguenti a concordato in appello la Corte di Cassazione ammette il ricorso per cassazione per omessa declaratoria di prescrizione solo se la prescrizione era già maturata anteriormente alla pronuncia impugnata.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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