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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08445/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro un'ordinanza della Corte d'appello di Palermo. La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure, perché rileva in via preliminare una causa di inammissibilità processuale: il ricorso risulta sottoscritto/proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, quindi da soggetto privo della necessaria legittimazione. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile de plano. Viene inoltre applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, quindi da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità quando la causa è immediatamente rilevabile.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile se proposto da soggetto non legittimato; nel caso, il difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione non poteva validamente proporre l'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Richiamata per il criterio di valutazione della colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché manca la legittimazione processuale del soggetto che lo sottoscrive o lo presenta.
  • Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararla de plano senza affrontare il merito delle doglianze.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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