Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata una decisione sui motivi di ricorso, né sono state poste spese, statuendo "nulla spese".
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un conto corrente bancario stipulato nel 1991 ed estinto nel 2006. In primo grado era stata pronunciata un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che aveva condannato la banca a restituire circa 208.066 euro, oltre interessi, ritenendo indebite somme addebitate in base a clausole dichiarate nulle con sentenza non definitiva, relative a interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e interessi usi piazza. La banca aveva appellato deducendo, tra l'altro, profili di riparto dell'onere della prova e l'incompletezza della documentazione contabile, con conseguente applicazione del criterio del saldo zero da parte della CTU; la Corte d'appello aveva accolto l'appello e revocato l'ordinanza. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività; 2) inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve in ragione di una conoscenza legale qualificata equiparabile alla notifica; 3) violazione delle norme sul riesame della consulenza tecnica d'ufficio non contestata; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. Nelle more, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta transazione, producendo atto sottoscritto da entrambe le parti e relative PEC di consegna.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'ordinanza di condanna pronunciata in primo grado e dell'appello proposto contro di essa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
invocato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla pubblicazione/comunicazione del provvedimento e alla tardività dell'appello
invocato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla ritualità della comunicazione/notificazione e alla tardività dell'appello
richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova e della consulenza tecnica non contestata
richiamato nel terzo motivo in tema di eventuale sanatoria/decadenza delle contestazioni processuali
richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio e contraddittorio sulle operazioni peritali
richiamato nel quarto motivo in tema di condanna alle spese
richiamato nel quarto motivo in tema di compensazione delle spese
Massime di principio
- Quando le parti comunicano alla Corte l'avvenuta transazione della lite e chiedono l'estinzione del giudizio, la Cassazione prende atto dell'accordo e dichiara estinto il processo, senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per transazione, la Corte può disporre la regolazione delle spese nel senso di non provvedere sulle stesse, se così emerge dalla decisione adottata.
- I motivi di ricorso per cassazione possono investire sia questioni processuali sulla tempestività dell'impugnazione sia questioni probatorie relative alla consulenza tecnica e alla distribuzione dell'onere della prova, ma restano assorbiti se il giudizio si estingue per intervenuto accordo tra le parti.
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