Cassazione Penale, Sentenza n. 25560/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., in cui il ricorrente deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza del processo celebrato in sua assenza (condanna per furto in abitazione aggravato divenuta irrevocabile). Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione nella valutazione della mancata conoscenza del processo e nella corretta interpretazione degli indici di conoscenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., invocando la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU secondo cui la conoscenza non può essere presunta e vanno valutati concreti elementi di incolpevolezza; lamentava inoltre che non si era svolto interrogatorio e che l'avviso di conclusione indagini non costituisce formale vocatio in iudicium; (2) nullità o vizio delle notificazioni per carenza del verbale di elezione di domicilio e per la successiva dichiarazione di non avere fissa dimora, con conseguente obbligo dello Stato di attivarsi per la ricerca dell'imputato e conseguente inidoneità delle notifiche dirette all'interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assodata la regolare instaurazione del rapporto con il difensore di fiducia (quest'ultimo aveva infine comunicato la rinuncia al mandato), la regolarità della precedente elezione di domicilio (7/2/2013) e la mancata allegazione di elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte ha inoltre ricordato che gli indici di cui all'art. 420-bis sono meramente indicativi e che chi invoca l'incolpevolezza deve fornire una dettagliata prospettazione dei presupposti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per cause come la mancata conoscenza del processo; lo strumento invocato dal ricorrente per ottenere l'annullamento della sentenza irrevocabile.
art. 420-bis c.p.p.
Gli indici previsti sono circostanze meramente indicative della conoscenza del processo e non presunzioni assolute. Devono essere valutati insieme ad altri elementi concreti per accertare la effettiva conoscenza o la sottrazione volontaria.
art. 420-ter c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'ipotesi di dover sospendere o rinviare il processo; va considerata nella valutazione complessiva sulla celebrazione in absentia.
art. 420-quater c.p.p.
Norma collegata al processo in absentia e alla possibilità di interventi del giudice; rilevante ai fini della verifica della correttezza delle decisioni assunte in assenza dell'imputato.
art. 161 c.p.p.
Regola l'elezione di domicilio: una elezione rituale vincola l'interessato che, in caso di variazione, è tenuto a comunicarla formalmente all'autorità; l'elezione di domicilio è idonea a consentire le notificazioni successive, anche se l'interessato è senza fissa dimora.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di ammenda se l'inammissibilità dipende da profili di colpa.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Lettere del codice indicate nel motivo di ricorso come basi di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione), con la Corte che comunque ha ritenuto il ricorso generico e privo di specificità probatorie.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e Corte EDU
Richiamate come principi: (i) la conoscenza del processo non può essere presunta automaticamente dagli indici, (ii) la Corte EDU solleva l'obbligo di concretezza e la necessità per lo Stato di attivarsi nella ricerca dell'imputato. Tuttavia la Corte di legittimità richiede che il ricorrente adduca elementi precisi per dimostrare l'incolpevolezza.
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è necessario allegare elementi specifici e provare l'incolpevolezza: affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Gli indici di cui all'art. 420-bis c.p.p. sono indicativi e non formano una presunzione assoluta di conoscenza; il giudice valuta la complessiva situazione fattuale per verificare la consapevolezza concreta dell'imputato.
- L'elezione di domicilio, se effettuata regolarmente, vincola l'imputato: eventuali variazioni devono essere formalmente comunicate ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; la dichiarazione successiva di non avere fissa dimora non annulla automaticamente una precedente elezione valida.
- Se si è detenuti o senza fissa dimora è importante documentare e provare i contatti (o l'assenza di contatti) con il difensore nominato e dimostrare che il difensore non ha comunicato atti o che le notifiche sono state formalmente viziate.
- Prima di ricorrere in cassazione per rescissione è opportuno aver esperito e documentato tutti i rimedi processuali disponibili (eccezioni, impugnazioni) e fornire prova concreta delle irregolarità invocate; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni.
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