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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano del 24/10/2025 (confermata dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 12/12/2025) che aveva autorizzato il detenuto Giuseppe Putrone, sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis, a cucinare al di fuori delle fasce orarie previste dal regolamento dell'istituto. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, 69, comma 6, lett. b), e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., sostenendo che non esiste un diritto soggettivo tutelabile con la procedura ex art. 35-bis in materia di orari di cottura e che la differenziazione tra detenuti è giustificata da ragioni organizzative (diversa concentrazione di detenuti per cella, offerta trattamentale, rischio di accumulo di fumi/odori e sovrapposizione di attività). Il Tribunale locale aveva invece ritenuto illegittima la previsione di fasce orarie differenziate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 24/10/2025. La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitata alle parole "e cuocere cibi") e la giurisprudenza consolidata della Cassazione secondo cui la regolamentazione delle fasce orarie di cottura tra detenuti 41-bis e detenuti comuni è ammissibile se non discriminatoria e se giustificata da ragioni organizzative (diversa concentrazione di detenuti nelle celle e differenze nelle offerte trattamentali). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. (disp. modificate)

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitata alle parole "e cuocere cibi"; la Cassazione interpreta che, per quanto eliminata la parola, resta possibile una regolamentazione degli orari di cottura per i detenuti in regime differenziato purché non discriminatoria e giustificata da ragioni organizzative.

  • Art. 35-bis, comma 3, ord. pen.

    Richiamato nella prospettazione del D.A.P. come norma procedurale; la controversia è stata trattata alla stregua del principio che non sempre sussiste un diritto soggettivo assoluto tutelabile con la procedura ex art. 35-bis in materia organizzativa degli istituti.

  • Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Richiamo normativo utilizzato per sostenere la legittimità delle misure organizzative differenziate; la Corte ha ritenuto compatibile la differenziazione delle fasce orarie se giustificata da esigenze organizzative e di sicurezza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 26/09/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della locuzione "e cuocere cibi" contenuta nel testo normativo, limitando il divieto espresso; la Cassazione ha interpretato la pronuncia come non preclusiva della regolazione differenziata non discriminatoria degli orari di cottura.

Massime di principio

  • La differenziazione delle fasce orarie per la cottura dei cibi tra detenuti in regime 41-bis e detenuti comuni è ammissibile se fondata su ragioni organizzative e non ha automaticamente carattere discriminatorio.
  • Ragioni organizzative rilevanti includono: maggiore concentrazione di persone per cella, diverse attività trattamentali offerte, rischio di accumulo di fumi/odori e sovrapposizione di attività quotidiane.
  • La pronuncia della Corte costituzionale che ha eliminato la locuzione "e cuocere cibi" non attribuisce un diritto assoluto al detenuto a cucinare in qualsiasi momento; resta possibile una disciplina differenziata conforme ai principi di proporzionalità e non discriminazione.
  • Chi impugna una regolazione differenziata deve dimostrare l'irragionevolezza o la discriminazione della misura; in mancanza di tali elementi la giurisprudenza di legittimità tende a confermare le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria.
  • La Corte di Cassazione, quando esiste un orientamento consolidato applicabile, può annullare le ordinanze di merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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