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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 1515/2025, del 3 dicembre 2025, non comunicato né conosciuto dal ricorrente ma indicato nella pagina web relativa alla procedura, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria ha approvato «gli atti della procedura concorsuale in epigrafe e la relativa graduatoria come di seguito indicato: 1. Paolo Zuddas 2. Identificativo PICA 1613517 [codice corrispondente all’odierno ricorrente, ndr.]»; - dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice relativi all’espletamento della “nuova” procedura e, in particolare, del verbale n. 1 del 4 novembre 2025 (con specifico riguardo alla parte relativa, rispettivamente, alla definizione dei criteri di valutazione e alla definizione del peso ponderale di ciascuno di essi), del verbale n. 2/a del 1 dicembre 2025 e verbale n. 2/b del 2 dicembre 205 contenente le valutazioni espresse dalla Commissione sui candidati; - della relazione finale della Commissione Giudicatrice del 2 dicembre 2025; - degli eventuali provvedimenti del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’Insubria, ad oggi non conosciuti, attuativi del D.R. oggi gravato o con cui dovesse esser stata disposta la chiamata e/o riconferma in servizio del controinteressato, ivi compresi i verbali e/o i resoconti delle sedute di pertinenza, nella parte di riferimento ai fini della chiamata del Prof. Zuddas con la decorrenza ivi indicata; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura concorsuale universitaria, con collocazione del ricorrente al secondo posto e del controinteressato al primo posto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria della procedura concorsuale, i verbali della commissione giudicatrice relativi alla definizione dei criteri di valutazione e dei relativi pesi ponderali, alle valutazioni dei candidati, la relazione finale della commissione, nonché gli eventuali atti dipartimentali e amministrativi connessi alla chiamata o alla riconferma in servizio del candidato risultato primo classificato e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate non fossero suscettibili di un esame sommario, proprio della fase cautelare, e richiedessero lo scrutinio nella sede propria del merito. Ha quindi fissato la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi né concedere o negare espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le questioni sollevate nel ricorso non si prestino a un esame di carattere sommario, tipico di ogni fase cautelare, bensì necessitano di essere scrutinate nell’appropriata sede di merito, attraverso la fissazione della pubblica udienza

    Quando la controversia presenta questioni non suscettibili di adeguato esame sommario nella fase cautelare, il giudice può fissare direttamente la trattazione del merito in pubblica udienza.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con il carattere sommario del giudizio, il giudice deve differire lo scrutinio alla sede di merito mediante fissazione della pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una valutazione positiva o negativa sulla fondatezza della domanda cautelare.
  • Quando il giudice rinvia l'esame della controversia alla sede di merito, la pronuncia sulle spese può essere riservata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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